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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, già costituita in forma di s.n.c. e poi trasformata in s.r.l., impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando il recupero Iva per l'anno d'imposta 2003. La controversia nasceva da un avviso di accertamento emesso dopo un processo verbale di constatazione redatto a seguito di verifica. La contribuente deduceva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica, perché la CTR aveva ritenuto rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni facendo riferimento alla data di notifica dell'avviso e non a quella di emissione; 2) violazione delle regole sulla notificazione, per mancato rilievo della scissione degli effetti della notificazione; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, poiché l'avviso sarebbe stato emanato al 59° giorno dal rilascio del PVC; 4) violazione delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che, trattandosi di errore materiale di contabilizzazione, avrebbe dovuto essere emessa cartella di pagamento e non avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il terzo, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento, con conseguente illegittimità dell'atto impositivo anche per la parte Iva. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio o dalla notifica del processo verbale di constatazione; la notifica successiva è irrilevante, perché conta il momento di emissione dell'atto.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la scissione degli effetti della notificazione, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    norma richiamata a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficientemente percepibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 111 Cost., comma 6

    evocato per definire il parametro costituzionale della motivazione della sentenza, con riferimento al divieto di motivazione meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza; la Corte ha ribadito che la nullità sussiste solo quando la motivazione sia davvero apparente o incomprensibile.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere che, trattandosi di errore materiale o di calcolo, si sarebbe dovuto procedere con controllo automatizzato e non con avviso di accertamento; motivo assorbito.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato dal ricorrente per la medesima censura sul controllo automatizzato in materia IVA; motivo assorbito.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario a seguito di accesso, ispezione o verifica, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente deve essere calcolato con riferimento alla data di emissione/sottoscrizione dell'atto impositivo, non alla sua notifica.
  • La notificazione è una mera condizione di efficacia dell'atto già perfezionato; se l'atto è formato prima della scadenza del termine di stand still, esso è illegittimo anche se notificato dopo la scadenza.
  • La violazione del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 determina la nullità dell'atto impositivo, senza che rilevi una prova di resistenza, poiché la sanzione è già prevista dalla norma.
  • Il vizio di motivazione meramente apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico del giudice; una motivazione concisa o sintetica non è di per sé nulla se rende comunque percepibili le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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