Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing nei confronti di più fideiussori di una società utilizzatrice, per il pagamento di somme dovute in relazione a un contratto di locazione finanziaria. Il fideiussore opponente ha visto accolta l’opposizione in primo grado, ma la Corte d’appello ha rigettato il gravame. In cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1362 c.c., per asserita errata qualificazione del rapporto come leasing di godimento invece che leasing traslativo; 2) violazione degli artt. 2744 e 1526 c.c., assumendo che, se il contratto fosse stato leasing traslativo, la clausola contrattuale sarebbe nulla per patto commissorio e dovrebbe applicarsi l’art. 1526 c.c.; 3) violazione dell’art. 1384 c.c., sostenendo che la clausola che attribuiva alla concedente il diritto di trattenere o richiedere somme senza un meccanismo di controllo sulla vendita del bene fosse nulla o comunque riducibile d’ufficio perché eccessivamente vantaggiosa per il concedente. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su atti e documenti non trascritti né localizzati, e perché le censure miravano in sostanza a rimettere in discussione l’accertamento di fatto e l’interpretazione del contratto compiuti dal giudice di merito; inoltre la Corte ha rilevato che la decisione impugnata era comunque conforme ai principi applicabili all’art. 1526 c.c., avendo escluso un indebito arricchimento della concedente grazie alla previsione di deduzione dell’importo ricavato dalla vendita del bene recuperato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata riproduzione e localizzazione nel ricorso degli atti e documenti richiamati. Quanto al merito delle doglianze, ha osservato che l’interpretazione del contratto e la sua qualificazione come leasing di godimento o traslativo costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non tramite mera contrapposizione di una diversa lettura. Le censure su art. 2744, 1526 e 1384 c.c. sono state ritenute comunque infondate/inammissibili perché la corte territoriale aveva già escluso un ingiustificato arricchimento della concedente, valorizzando la clausola che prevede la deduzione di quanto ricavato dalla vendita del bene restituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla qualificazione del rapporto, ma la Corte non ne ha ravvisato una concreta violazione, rilevando piuttosto carenze di autosufficienza e una censura diretta all’accertamento di fatto.
La Corte ribadisce che i canoni legali di interpretazione contrattuale possono essere denunciati in cassazione solo indicando specificamente la regola violata e il modo in cui il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una propria lettura del contratto.
Le censure sono state ricondotte ai nn. 3 e 6; la Corte ha escluso che esse fossero idonee a scalfire la decisione di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se fonda le censure su atti e documenti del merito senza trascriverli per la parte rilevante e senza localizzarli nel fascicolo.
Richiamato per sostenere la nullità di una clausola in ipotesi di leasing traslativo; la Corte non accoglie la doglianza perché il contratto è stato diversamente qualificato e, comunque, la disciplina applicata non comporta patto commissorio.
La Corte osserva che la clausola che prevede la deduzione di quanto ricavato dalla vendita del bene recuperato è compatibile con la disciplina della vendita con riserva di proprietà richiamata in via analogica e non determina ingiustificato arricchimento della concedente.
La doglianza di eccessiva vantaggiosità della clausola è stata respinta perché la previsione contrattuale considerata non attribuiva alla concedente un vantaggio indebito, essendo previsto lo scomputo del ricavato dalla vendita del bene.
La Corte richiama la norma per sottolineare che il ricorso è inammissibile anche perché la decisione impugnata è conforme ai principi di legittimità consolidati.
Indicata come base della trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze che investono documenti e atti del giudizio di merito sono inammissibili se tali atti non sono specificamente trascritti, almeno per la parte d’interesse, e adeguatamente localizzati nel fascicolo.
- L’interpretazione e la qualificazione di un contratto sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione possono essere censurati solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non tramite una semplice proposta interpretativa alternativa.
- Quando si deduce la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare puntualmente quali canoni siano stati disattesi e in che modo il giudice di merito si sia discostato da essi.
- In tema di leasing con clausola risolutiva e vendita del bene recuperato, la previsione che consenta di scomputare dal residuo credito quanto ricavato dalla vendita del bene è, di per sé, compatibile con i principi che escludono un indebito arricchimento del concedente e non integra automaticamente un patto commissorio.
- La clausola penale o la pattuizione che regoli gli effetti economici della risoluzione non è riducibile o nulla solo perché favorevole al creditore; occorre verificare se, nel concreto, produca un vantaggio eccedente e ingiustificato rispetto all’assetto economico del rapporto.
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