Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA e da un atto di contestazione per IRES e IRAP relativi all’anno 2017, emessi per operazioni di acquisto di cascami ferrosi in regime di reverse charge da fornitori ritenuti soggetti fittizi, con successiva rivendita a terzi. La società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese; gli atti erano stati notificati alla socia, che era anche ex liquidatrice. In appello era stata confermata la pretesa tributaria, ritenendosi legittima la notifica alla socia quale successore della società estinta, ritenendosi provata l’inesistenza oggettiva delle operazioni e respingendosi la tesi della società di fatto o holding di fatto. Con il ricorso per cassazione la parte deduceva: 1) violazione di norme sulla successione della società estinta e sulla notifica degli atti, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso successione processuale e responsabilità patrimoniale, attribuendo una responsabilità personale non prevista e applicando indistintamente la disciplina delle operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; 2) nullità della sentenza per extrapetizione e motivazione perplessa, avendo la Corte d’appello parlato di responsabilità personale mai contestata; 3) motivazione apparente/carenza motivazionale sul punto della asserita holding o società di fatto; 4) omesso esame di fatti decisivi, per non aver valutato documenti e prove che, secondo la ricorrente, dimostravano l’effettività delle operazioni e l’operatività della società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposto dalla ricorrente quale ex liquidatrice, per difetto di legittimazione, poiché alla data del ricorso per cassazione era ormai decorso il termine quinquennale di differimento degli effetti dell’estinzione societaria previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014. Ha invece ritenuto la stessa legittimata quale ex socia. Nel merito ha accolto solo il primo motivo limitatamente alle sanzioni, affermando che le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci, salvo l’eccezione dell’abuso dello schermo societario, non ravvisata nel caso concreto. Per il resto ha rigettato i motivi secondo, terzo e quarto: nessuna nullità motivazionale o extrapetizione, e nessun omesso esame di fatti storici decisivi, ma solo richiesta di rivalutazione delle prove. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente limitatamente al profilo sanzionatorio. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"
Prevede un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione societaria, operante a favore dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori indicati, per conservare la validità ed efficacia degli atti tributari nel periodo previsto.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente, con successiva operatività del fenomeno successorio nei confronti dei soci per i rapporti residui non definiti.
Richiamato per distinguere la responsabilità del socio che abbia ricevuto beni o somme sociali, ipotesi autonoma e diversa dalla successione ex art. 2495 c.c., che richiede un distinto atto nei suoi confronti.
art. 7 d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003
Fondamento dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, salvo il caso di effettiva assenza di terzietà tra socio e società per abuso dello schermo societario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametrizza le censure di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazione apparente/perplessa.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la semplice insufficienza o incompletezza della motivazione o la rivalutazione delle prove.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur con rigetto della censura sul punto sostanziale.
La successione della società estinta nei soci viene inquadrata come fenomeno successorio processuale, con trasferimento automatico della legittimazione sostanziale e processuale.
Richiamato per la censura di extrapetizione, rigettata perché la motivazione del giudice di merito non ha introdotto un titolo di responsabilità diverso da quello dedotto.
Invocato in relazione alla pretesa mancata considerazione delle ammissioni dell’Ufficio e delle prove documentali; la censura è stata respinta perché mirava alla rivalutazione del merito.
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione, esclusa perché la motivazione del giudice di appello è stata ritenuta comprensibile e sufficiente.
Richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria e ai vizi motivazionali dedotti.
art. 23 Cost.
Invocato nel primo motivo in relazione al principio di legalità della pretesa tributaria.
art. 24 Cost.
Invocato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 101 Cost.
Richiamato in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per il canone del giusto processo e del dovere di motivazione della sentenza.
Richiamato nel primo motivo in tema di IVA e detrazione, ma la decisione non si sofferma autonomamente su di esso.
Richiamato nel primo motivo in tema di imposte dirette, senza autonoma analisi nella ratio decisoria.
Richiamato per la disciplina sanzionatoria tributaria.
Richiamato per la disciplina sanzionatoria tributaria.
Richiamato per la disciplina sanzionatoria tributaria.
Massime di principio
- Quando la cancellazione della società dal registro delle imprese diventa efficace anche ai fini fiscali per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la pretesa tributaria residua si trasferisce ai soci secondo un fenomeno successorio, con automatica legittimazione sostanziale e processuale dell’ex socio rispetto ai debiti sociali non definiti.
- La responsabilità del socio successore per i debiti della società estinta non richiede la notificazione di un nuovo atto impositivo identico a quello già validamente emesso nei confronti della società, se il trasferimento della legittimazione avviene nel corso del giudizio; è invece diversa e autonoma la responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973, che richiede un distinto titolo e presupposti propri.
- Le sanzioni tributarie irrogate alla società estinta non si trasferiscono ai soci per effetto della successione societaria, salvo che sia accertato un effettivo abuso dello schermo societario o una mancanza di alterità sostanziale tra socio e società.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è consentito ottenere una rivalutazione delle prove o censurare la mera insufficienza argomentativa.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo se non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o che non accolga la lettura probatoria proposta dalla parte.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi su censure di fatto se non è dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
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