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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23475/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per oltre 184.000 euro a titolo di indennità per l'occupazione di un immobile sito in Roma, ritenuto occupato senza valido titolo dopo la cessazione di un originario rapporto concessorio connesso al servizio. L'occupante aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che la somma non fosse dovuta, che mancasse un regolare contratto per negligenza dell'amministrazione, che il credito fosse prescritto e che non potesse procedersi a riscossione coattiva. In primo grado l'opposizione era stata accolta sul presupposto dell'applicazione dell'art. 1591 c.c. e della mancata prova del maggior danno. In appello, invece, l'amministrazione aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva qualificato il rapporto come occupazione sine titulo, ma aveva ritenuto prescritte le somme anteriori al 27.6.2007, escludendo l'efficacia interruttiva di una nota del 6.5.2010 e attribuendo efficacia di costituzione in mora alla nota del 15.6.2012. In cassazione l'Agenzia del Demanio ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c., sostenendo che la pretesa per occupazione abusiva di bene demaniale è soggetta a prescrizione decennale e non quinquennale; il secondo e il terzo motivo, relativi alla motivazione sulla nota del 6.5.2010 e alla sua natura di messa in mora, sono rimasti assorbiti. L'occupante, con ricorso incidentale, ha invece insistito per l'applicazione dell'art. 1591 c.c. e per l'illegittimità della quantificazione basata su un canone determinato unilateralmente dall'amministrazione; tale ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a un riesame del merito e della valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia del Demanio, ritenendo errata l'applicazione di un termine prescrizionale incompatibile con la natura della pretesa azionata, e ha affermato che, in caso di occupazione di bene pubblico sine titulo, il credito dell'amministrazione ha natura indennitaria e si prescrive in dieci anni ex art. 2946 c.c., con esclusione sia dell'art. 2948 c.c. sia dell'art. 2947 c.c. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale dell'occupante è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    È il termine di prescrizione ordinario applicabile al credito indennitario dell'amministrazione per occupazione sine titulo di bene pubblico.

  • art. 2947 c.c.

    Non si applica, perché la pretesa non ha natura risarcitoria da fatto illecito.

  • art. 2948 c.c.

    Non si applica, perché la pretesa non integra una prestazione periodica.

  • art. 1591 c.c.

    La Corte esclude che la disciplina del ritardo nella restituzione della cosa locata sia applicabile alla pretesa per occupazione abusiva di bene pubblico.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato solo nel motivo assorbito sulla messa in mora.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato nel motivo assorbito sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo assorbito sulla nullità per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo assorbito sulla motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale sul vizio denunciabile in cassazione; la Corte distingue tra violazione di legge e inammissibile richiesta di riesame del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in tema di requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso, ma la Corte esclude l'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È posto a base dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'integrazione dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di occupazione sine titulo di un bene pubblico, la pretesa dell'ente proprietario non va qualificata come canone locatizio o concessorio, né come credito risarcitorio da illecito, ma come credito indennitario unitario volto a compensare la perdita di godimento del bene.
  • A tale credito indennitario si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; non trova applicazione la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche né quella propria del risarcimento del danno extracontrattuale.
  • La scansione temporale con cui l'amministrazione abbia quantificato la pretesa non muta la natura del credito: ciò che rileva è il titolo sostanziale della domanda, non la mera articolazione contabile per annualità.
  • In cassazione la censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, miri a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove è inammissibile, perché riserva al giudice di legittimità il solo controllo di correttezza giuridica e di coerenza logica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile solo se l'esposizione dei fatti sia tale da rendere oscura o incomprensibile la comprensione delle censure; non basta una dedotta incompletezza formale se la vicenda e i motivi risultano comunque intelligibili.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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