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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23474/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce dalla detenzione di un immobile sito in Roma da parte di una società che, secondo la proprietaria, avrebbe occupato il bene senza titolo nel periodo 1.4.2008-4.2.2009. La proprietaria aveva locato l'immobile in tre contratti stipulati nel 2002-2003 a una società poi fallita; nel giugno 2007 la fallita aveva affittato la propria azienda a un'altra società, con contestuale trasferimento dei contratti di locazione che la locatrice riteneva non autorizzato. Dopo il fallimento della società originaria, la curatela aveva receduto dall'affitto d'azienda e aveva immesso la resistente nel possesso dell'azienda e dell'immobile; la resistente aveva emesso una comunicazione di liberazione del bene e aveva poi mantenuto la vigilanza fino alla riconsegna formale del 4.2.2009. La proprietaria chiedeva il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo; la resistente sosteneva invece di non essere subentrata nella locazione, di avere restituito l'immobile e di avere operato secondo le indicazioni della curatela. Con il ricorso per cassazione la proprietaria deduceva: 1) omesso esame del verbale di riconsegna del 4.2.2009, che avrebbe smentito la ricostruzione temporale della Corte d'appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte avrebbe giustificato la riconsegna con il giudicato del 2018 senza confrontarsi col fatto che la restituzione era anteriore; 3) violazione degli artt. 1216, 1209, 1220 e 1591 c.c., sostenendo che la dichiarazione di liberazione del bene non fosse seria e che la proprietaria avesse un legittimo motivo per rifiutare la consegna, non dovendo farsi carico dei beni del fallimento presenti nell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione da doppia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c., osservando che i giudici di merito avevano deciso in modo conforme sull'insussistenza di giusti motivi per rifiutare la consegna e che il motivo mirava in sostanza a rivalutare il fatto storico e la sequenza cronologica degli eventi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, spiegando che la motivazione della Corte d'appello non era apparente: il rigetto si fondava autonomamente sull'accertamento che la resistente, non essendo subentrata nella locazione, era mera occupante abusiva obbligata a restituire il bene, e che la proprietaria non aveva legittimo motivo per rifiutare la consegna per la presenza di beni del fallimento. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché formalmente prospettato come violazione di legge ma in realtà diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione della vicenda concreta, attività riservate al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando opera la doppia conforme e il ricorso mira in realtà a una rivalutazione del fatto storico e delle risultanze documentali.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. opera quando le decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni in relazione ai medesimi fatti.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme ricorre anche quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo, pur con argomenti aggiuntivi del giudice di appello.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo se il vizio emerge dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.

  • art. 1216 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di offerta di restituzione del bene; la Corte ha ritenuto che la censura non investisse la corretta interpretazione della norma ma la ricostruzione del fatto.

  • art. 1209 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità dell'offerta reale o della messa in mora; la censura è stata considerata come critica fattuale, non di diritto.

  • art. 1220 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la dichiarazione di liberazione non fosse sufficiente a escludere la mora; la Corte ha rilevato che il motivo tendeva a una nuova valutazione del merito.

  • art. 1591 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto al risarcimento per ritardata restituzione; la Corte ha escluso il presupposto del rifiuto legittimo alla riconsegna e quindi la base del risarcimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il ricorso mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della sequenza degli eventi, specie in presenza di doppia conforme.
  • La doppia conforme non richiede identica motivazione letterale tra primo e secondo grado: è sufficiente che le decisioni si fondino sul medesimo nucleo fattuale e sul medesimo percorso logico-argomentativo.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo testuale: deve emergere dal contenuto della sentenza impugnata, senza bisogno di confrontare gli atti di causa.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando si risolve nella contestazione della ricognizione del fatto concreto e della valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito.
  • In tema di restituzione di immobile detenuto senza titolo, il proprietario non può essere considerato in mora o responsabile per aver rifiutato la consegna solo se sussiste un effettivo e giustificato motivo oppositivo; in difetto, il detentore resta obbligato a restituire il bene.
  • La presenza di beni di terzi o della procedura fallimentare all'interno dell'immobile non giustifica, di per sé, il rifiuto della restituzione al proprietario, che deve eventualmente agire contro il soggetto tenuto alla liberazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImplicazioni del contratto d'affitto d'aziendaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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