Cassazione Civile, Ordinanza n. 03871/2025 del 15/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2008 emesso nei confronti di una società mandataria/capogruppo di una associazione temporanea di imprese, dopo p.v.c. della Guardia di Finanza. L’Ufficio contestava l’indebita detrazione dell’IVA relativa ai lavori eseguiti dalla mandante dell’ATI: la mandante aveva fatturato alla mandataria, anziché al committente pubblico, mentre la mandataria aveva poi fatturato al committente l’intera prestazione, detraendo l’imposta anche sulle prestazioni eseguite dall’associata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che l’ATI fosse soggetto unitario anche fiscalmente e che vi fosse legittimazione a ricevere e rifatturare. La CTR aveva confermato. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione delle norme IVA e reddituali richiamate (artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, art. 62 d.lgs. 546/1992), sostenendo che le fatture della mandante verso la mandataria non si riferivano a operazioni tra loro intercorse ma a operazioni che avrebbero dovuto essere fatturate al vero committente, con conseguente indetraibilità dell’IVA per difetto di inerenza e legittimazione passiva. La società contribuente ha resistito in giudizio e, in seguito, ha chiesto l’estinzione per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, avendo perfezionato la procedura con il pagamento della prima rata e delle successive rate nei termini.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha preso atto dell’istanza della contribuente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018. Non essendovi stato diniego né istanza di trattazione nei termini previsti, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata, e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è invocato come parametro del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza di appello
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
richiamato in tema di motivazione della decisione
richiamato dall’Agenzia per sostenere il difetto di legittimazione passiva e l’indetraibilità dell’IVA
richiamato tra le norme sulla fatturazione IVA
richiamato tra le norme poste a base della ripresa fiscale
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dall’Agenzia in relazione all’inerenza dei costi
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di violazione di legge
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
base della definizione agevolata che ha determinato l’estinzione del giudizio
legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata
art. 6, commi 12-13, d.l. n. 119 del 2018
mancato diniego e mancata istanza di trattazione comportano l’estinzione del giudizio e la regolazione delle spese secondo la norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicabilità in caso di estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e non risultano né diniego né istanza di trattazione nei termini, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- L’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina speciale.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
- Le censure sulla motivazione apparente e sulla violazione delle norme IVA restano assorbite quando il giudizio si estingue per adesione valida alla definizione agevolata.
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