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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03838/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 emesso dalla concessionaria per conto del Comune di Giugliano nei confronti di un ente autonomo case popolari in liquidazione. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso dell'ente, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello della concessionaria limitandosi a richiamare una precedente sentenza della stessa sezione, ritenuta relativa alla stessa materia e a un caso analogo. In cassazione la concessionaria deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, degli artt. 7 e 8, comma 4, d.lgs. 504/1992 e degli artt. 111 e 24 Cost., sostenendo che il giudice d'appello si era limitato a un rinvio acritico a un precedente senza spiegare le ragioni dell'appello né il contenuto della controversia. Gli altri tre motivi non vengono esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza d'appello era priva di una motivazione sufficiente, perché il rinvio per relationem a un precedente della stessa sezione non era accompagnato dall'esposizione delle censure di appello, degli argomenti del primo giudice e dei termini della questione decisa nel precedente richiamato. Di conseguenza ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per difetto del requisito di motivazione richiesto dall'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione rilevante come nullità processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma valutazione nel merito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    rende applicabile al processo tributario il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione.

  • art. 7 d.lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sostanziali sull'IMU, ma la decisione di legittimità si arresta al vizio motivazionale.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sostanziali sul tributo, non esaminate per assorbimento.

  • art. 111 Cost.

    evocato a sostegno dell'obbligo di motivazione e del giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; il mero rinvio acritico non basta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione per relationem è ammessa, ma solo se il precedente richiamato è effettivamente riferibile alla fattispecie e se il rinvio rende comprensibile il percorso argomentativo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi in diritto; la mancanza di tale requisito comporta nullità.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    estende alla sentenza d'appello del processo tributario i requisiti di motivazione previsti per il primo grado.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice richiama un precedente in modo consapevole e specifico, dando conto della sovrapponibilità tra la fattispecie decisa e quella in esame.
  • È nulla la sentenza che si limiti a rinviare a un precedente senza esporre le censure delle parti, le ragioni della decisione impugnata e il contenuto delle argomentazioni richiamate, perché non consente di individuare la ratio decidendi.
  • Nel processo tributario, l'obbligo di motivazione della sentenza d'appello non può essere soddisfatto da un rinvio meramente assertivo a una decisione precedente; il rinvio deve permettere il controllo logico-giuridico della decisione.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione coglie un vizio processuale che comporta la cassazione della sentenza, i motivi ulteriori restano assorbiti.
  • La parte che impugna una motivazione per relationem deve confrontarsi con il precedente richiamato solo quando il rinvio consenta di individuare effettivamente i termini della questione decisa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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