Cassazione Civile, Ordinanza n. 03839/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, valorizzando sia la rinuncia al ricorso presentata dai ricorrenti sia la conferma della regolare definizione agevolata della lite comunicata dall’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre disposto che le spese restassero definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate, come previsto dalla disciplina richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento ritenuto legittimo dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contro tale sentenza. Successivamente, tuttavia, hanno depositato rinuncia al ricorso, riferendo di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022, corredata dalla quietanza di pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata e ha chiesto che le spese del giudizio estinto restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, L. n. 130 del 2022
È richiamato quale base della definizione agevolata della lite invocata dai ricorrenti per rinunciare al ricorso e chiudere il giudizio.
art. 5, comma 5, L. n. 130 del 2022
"In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
Nel giudizio estinto per definizione agevolata e rinuncia, le spese rimangono definitivamente a carico di chi le ha anticipate.
art. 372 c.p.c.
È menzionato per il deposito della nota con cui l’Agenzia ha confermato la regolarità dell’avvenuta definizione della lite.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e risulta perfezionata la definizione agevolata della lite prevista dalla legge, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- La conferma della regolarità della definizione da parte dell’amministrazione resistente può essere sufficiente, insieme alla rinuncia, a integrare i presupposti per l’estinzione del processo di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03835/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03836/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03837/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03838/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03840/2025 del 15/02/2025
- ordinanza_civile · 15 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03841/2025 del 15/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →