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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03837/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto tra il correntista e la banca. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e aveva ritenuto fondate anche contestazioni su tassi di interesse, commissione di massimo scoperto, spese e valute, rideterminando il saldo del conto a favore del correntista. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione della banca e ha rideterminato il saldo in favore dell'istituto di credito. Il correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell'appello della banca; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla tempestiva produzione e sul successivo smarrimento di estratti conto e riassunti scalari; 3) violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c. sostenendo che il timbro del cancelliere sull'indice del fascicolo dovesse far presumere la rituale produzione della documentazione; 4) violazione degli artt. 263 ss. c.p.c. e 119 t.u.b. per il diritto del correntista a ottenere il rendiconto e per il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione; 5) omessa pronuncia sulla dedotta tardività dell'eccezione di prescrizione della banca; 6) violazione degli artt. 38, 166, 167 c.p.c. e 2938 c.c. per la proposta tardiva dell'eccezione di prescrizione; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e criterio del saldo zero, sostenendo che la ricostruzione potesse basarsi anche sui riassunti scalari; 8) violazione dell'art. 1194 c.c. contestando l'applicazione del criterio di imputazione dei pagamenti in presenza di conto corrente. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, inammissibile il secondo per errata riconduzione del vizio denunciato, rigettato il terzo perché la generica elencazione dei documenti non provava la rituale produzione, inammissibili il quarto, il quinto e il sesto perché non colpivano la ratio decidendi, infondato il settimo perché l'onere di provare le movimentazioni del conto grava sul correntista attore in ripetizione e non opera automaticamente il saldo zero, e infondato l'ottavo perché l'art. 1194 c.c. si applica alle rimesse solutorie su conto passivo eccedente l'affidamento. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del correntista. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto il gravame della banca e rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente a credito dell'istituto di credito. La Corte ha affermato, in sintesi, che il ricorrente non aveva assolto gli oneri di specificazione e autosufficienza nei motivi relativi all'inammissibilità dell'appello e alla produzione documentale, che non aveva dimostrato la rituale produzione degli estratti conto invocati, che le censure sulla prescrizione non coglievano la reale ratio della sentenza impugnata, che l'onere di provare i movimenti del conto spettava al correntista attore in ripetizione e che il criterio del saldo zero non era automaticamente applicabile. È stata inoltre ribadita la corretta applicazione dell'art. 1194 c.c. alle rimesse solutorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve consentire di comprendere con chiarezza le ragioni della censura; nel ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 342 c.p.c. richiede la trascrizione o comunque l'esposizione specifica dei motivi d'appello asseritamente generici, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    L'omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme processuali non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma può semmai ricadere nel vizio processuale di cui al n. 4.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    L'accettazione e la timbratura dell'indice di fascicolo da parte del cancelliere fanno presumere la regolare produzione solo se gli atti e documenti sono indicati in modo specifico; una elencazione massiva e generica non consente di ritenere provata la rituale produzione del singolo documento.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    Gli atti e documenti prodotti prima della costituzione devono essere elencati nell'indice del fascicolo; l'inosservanza delle formalità di produzione rende irrituale la produzione e preclude l'utilizzabilità come prova.

  • art. 119 t.u.b.

    La richiesta di documentazione bancaria può rilevare, ma non elimina l'ordinario riparto dell'onere della prova; il correntista che agisce in ripetizione deve comunque provare le movimentazioni del rapporto.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione non può essere accolta se non è stata reiterata nei modi e nei tempi processualmente rilevanti, potendo la mancata riproposizione essere letta come rinuncia.

  • art. 2938 c.c.

    La prescrizione non è rilevabile d'ufficio se non eccepita ritualmente; nel caso concreto, però, la questione è rimasta assorbita perché il periodo ricalcolato non rendeva operativa la prescrizione decennale invocata.

  • art. 2697 c.c.

    Nei giudizi di ripetizione di indebito bancario l'onere di provare i movimenti del conto grava sul correntista attore; il criterio del saldo zero non opera automaticamente in favore del cliente se mancano gli estratti conto.

  • art. 1194 c.c.

    Il pagamento imputa prima agli interessi e poi al capitale anche nei versamenti aventi funzione solutoria su conto corrente passivo che ecceda i limiti dell'affidamento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta gli effetti economici previsti dalla norma sul contributo unificato, secondo il dispositivo finale.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la genericità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. deve riportare in modo specifico il contenuto dei motivi di gravame censurati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di fatti attinenti a regole processuali non va automaticamente sussunta nell'art. 360, n. 5, c.p.c., dovendosi individuare il corretto vizio processuale o di error in procedendo.
  • La rituale produzione documentale richiede una indicazione specifica e non generica degli atti nel fascicolo; il timbro del cancelliere sull'indice non basta se non consente di collegare con precisione il documento prodotto all'elenco depositato.
  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a rapporto di conto corrente, l'onere di provare le movimentazioni e l'inesistenza del debito per i periodi non documentati grava sul correntista attore, non potendosi applicare automaticamente il criterio del saldo zero.
  • L'assenza di alcuni estratti conto non impone di per sé il ricalcolo a partire da saldo zero: il giudice può utilizzare altri elementi solo se idonei a fornire una ricostruzione certa e completa del rapporto; in difetto, la pretesa attorea può essere respinta.
  • L'art. 1194 c.c. si applica alle rimesse che abbiano funzione solutoria su conto corrente passivo eccedente l'affidamento, con imputazione prioritaria agli interessi rispetto al capitale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProvePrescrizioneInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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