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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03836/2025 del 15/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per un importo complessivo di euro 703.685. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il ricorso della società contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi di ricorso avverso tale decisione; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, ha depositato documentazione relativa a due distinte definizioni agevolate: una ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, concernente le annualità 2005 e 2006, con prova dei pagamenti eseguiti, e una ex legge n. 197 del 2022, concernente le annualità 2007, 2008 e 2009, anch'essa corredata da quietanze F24 e istanze di adesione. La Corte ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio per adesione alle procedure agevolate.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che la produzione dell'attestazione di ammissione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, comportando l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, equivalga a rinuncia al ricorso; inoltre, per le ulteriori istanze di definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022, la coincidenza tra importi indicati e F24 quietanzati ha escluso questioni interpretative ostative alla declaratoria di estinzione. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; la produzione in cassazione dell'attestazione di ammissione alla procedura è stata considerata manifestazione inequivoca di rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio.

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamato in relazione all'istanza di sospensione del processo e alle ulteriori domande di definizione agevolata depositate dalla parte ricorrente.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Utilizzata come base delle tre istanze di definizione agevolata depositate per le annualità 2007, 2008 e 2009.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Richiamato come fonte della prima definizione agevolata aderita dal contribuente.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata che comporti l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui medesimi carichi integra, nel giudizio di cassazione, una rinuncia inequivoca al ricorso e comporta la declaratoria di estinzione del processo.
  • Quando agli atti risultino istanze di definizione agevolata perfezionate e la documentazione dei pagamenti corrisponda agli importi indicati nelle domande, non residuano ostacoli alla declaratoria di estinzione del giudizio.
  • Nel processo tributario di legittimità, la sopravvenuta definizione agevolata della lite prevale sulla decisione dei motivi di ricorso, rendendo inutile l'esame del merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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