Cassazione Civile, Ordinanza n. 03835/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La lite nasce dall'acquisto, avvenuto nel 2000 tramite la banca, di obbligazioni argentine per un importo molto elevato rispetto alla liquidità del cliente. Gli eredi dell'investitore sostenevano che, prima dell'ordine, non fosse stato stipulato un valido contratto quadro, che mancassero le informazioni dovute sul tipo, sull'oggetto e sui rischi dell'investimento, che l'operazione fosse inadeguata per tipologia, frequenza, oggetto e dimensioni, e che la banca avesse violato gli obblighi di buona fede e le regole di comportamento del TUF e del regolamento Consob. In appello la Corte aveva ritenuto non provata la corretta informazione sull'inadeguatezza, aveva dichiarato la risoluzione dei singoli ordini di acquisto e, applicando il meccanismo restitutorio, aveva quantificato le somme dovute tenendo conto delle restituzioni e dei rimborsi già percepiti dagli eredi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la dichiarazione di risoluzione e l'applicazione degli artt. 2033 e 2038 c.c., sostenendo che l'operazione non potesse essere risolta perché i titoli non erano più nella disponibilità degli investitori; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 345 c.p.c. e del riparto dell'onere della prova, contestando l'ammissione di documenti nuovi in appello e l'uso di tali documenti per quantificare il credito restitutorio degli eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva accertato l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e aveva poi regolato le conseguenze restitutorie applicando la compensazione impropria tra somme dovute e somme già percepite dagli investitori. Ha inoltre escluso che la precedente decisione richiamata dalla banca fosse sovrapponibile al caso concreto, perché in quel precedente il danno non risultava dimostrato dopo la ristrutturazione del debito argentino, mentre nel giudizio in esame il danno era stato ritenuto accertato. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la Corte d'appello aveva comunque fondato la decisione su più rationes autonome: la legittima utilizzabilità della documentazione prodotta per la quantificazione delle somme riscosse, la possibilità per il giudice di trarre elementi sfavorevoli dai documenti esibiti e la possibilità per la banca di provare dati ulteriori che le erano conoscibili. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato degli eredi è rimasto assorbito. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
Richiamato dalla banca nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2033 c.c.
La Corte d'appello, come richiamata dalla Cassazione, ha applicato la disciplina della ripetizione dell'indebito per regolare gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione dei singoli ordini di acquisto.
art. 2038 c.c.
Utilizzato dalla Corte d'appello per regolare la restituzione in presenza di titoli non più disponibili e per operare la compensazione delle reciproche restituzioni nei limiti della coesistenza dei crediti.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura perché non superava le rationes decidendi sulla utilizzabilità dei documenti in appello ai fini della quantificazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso che vi sia stata una vera inversione del riparto dell'onere probatorio, poiché la decisione si fondava anche su elementi che la banca avrebbe potuto e dovuto contrastare o verificare.
art. 23 d.lgs. n. 58/1998
Invocato dalla banca; nel testo è richiamato come norma su cui gli eredi avevano fondato la domanda risarcitoria/restitutoria per la violazione delle regole di comportamento dell'intermediario.
artt. 21 e 29 d.lgs. n. 58/1998
Richiamati nella ricostruzione della domanda originaria e nella motivazione di merito; riguardano gli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario e, secondo la Corte d'appello, la loro violazione non determina nullità ma rileva sul piano dell'inadempimento e delle conseguenze restitutorie.
art. 1344 c.c.
La Corte d'appello ha escluso che la fattispecie integrasse un contratto in frode alla legge.
artt. 1394 e 1395 c.c.
Richiamati dalla Corte d'appello in tema di conflitto di interessi; la violazione, se provata, può rilevare come causa di annullamento, ma nel caso concreto non è emersa dagli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'introduzione del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La violazione, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi informativi e di segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione non comporta, di regola, la nullità del contratto quadro o dei singoli ordini esecutivi, in mancanza di una specifica sanzione normativa; essa rileva piuttosto sul piano dell'inadempimento e delle conseguenze risarcitorie/restitutorie.
- Quando il cliente contesta di non aver ricevuto specifiche informazioni sull'operazione, incombe sull'intermediario l'onere di dimostrare di averle effettivamente fornite, potendo il giudice valorizzare la documentazione contrattuale e gli elementi in essa risultanti sulla effettiva informazione resa.
- La dichiarazione di inadeguatezza dell'operazione e la relativa conferma dell'ordine devono risultare in modo specifico dalla documentazione sottoscritta; in difetto di prova della corretta segnalazione, l'operazione può essere trattata come inadempimento informativo rilevante ai fini della tutela dell'investitore.
- In presenza di titoli non più restituiti in natura perché alienati, scambiati o rimborsati, il giudice può regolare le conseguenze restitutorie attraverso la compensazione delle reciproche attribuzioni patrimoniali, anche come compensazione impropria nell'ambito di un rapporto unitario.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non aggrediscono tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché anche una sola ratio non censurata è sufficiente a sorreggere la decisione.
- La doglianza sulla violazione dell'art. 345 c.p.c. è inammissibile se non si confronta con le autonome ragioni con cui il giudice di merito ha ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta ai fini della quantificazione del dare-avere tra le parti.
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