Sentenza del 05/02/2016 n. 2279 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.M. ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, che aveva ritenuto legittima la cartella esattoriale di Euro 36.417,62 relativa a IRPEG e ILOR non versate. La cartella derivava dal mancato pagamento delle rate successive alla prima previste dall’adesione al condono della L. n. 289 del 2002, art. 16. Il contribuente sosteneva di non essere personalmente obbligato, avendo sottoscritto l’istanza di condono esclusivamente quale liquidatore della società. Ha inoltre dedotto violazioni processuali, carenze motivazionali, violazione delle norme sulla riscossione e dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti i motivi erano privi dei quesiti di diritto o del momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., norma applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, pubblicata nel 2008. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa alla responsabilità personale di B.M. quale ex liquidatore e coobbligato solidale. B.M. è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 3.500, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Prevede la definizione agevolata delle liti fiscali; nel caso concreto, la cartella riguardava il mancato pagamento delle rate successive alla prima derivanti dall’adesione al condono.
Codice civile, art. 2456, comma 2
È stato richiamato dal giudice d’appello per sostenere la responsabilità solidale dell’ex liquidatore o dei soggetti responsabili dopo la cancellazione della società, rendendo possibile la notifica della cartella anche a B.M.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, sostenendo che l’Agenzia delle Entrate avesse introdotto in appello una domanda o eccezione nuova. La censura non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14
Norma sulla riscossione mediante ruolo, la cui violazione era stata prospettata dal contribuente; anche questa censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità.
Legge n. 212 del 2000, artt. 6 e 7
Disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente relative ai doveri di informazione e alla motivazione degli atti tributari, la cui violazione è stata denunciata senza essere esaminata nel merito.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, la formulazione di specifici quesiti di diritto per i motivi basati su violazioni di legge e di un momento di sintesi per le censure motivazionali. La loro omissione ha determinato l’inammissibilità di tutti i motivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando è applicabile una disciplina che impone quesiti di diritto o un momento di sintesi, la loro omissione può comportare l’inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni sostanziali.
- Le contestazioni relative alla responsabilità personale dell’ex liquidatore per debiti fiscali della società devono essere adeguatamente formulate e provate già nei precedenti gradi di giudizio, distinguendo il ruolo rappresentativo svolto nella presentazione della dichiarazione o del condono dall’eventuale responsabilità personale prevista dalla legge.
- La sottoscrizione di un’istanza fiscale quale liquidatore non esclude automaticamente ogni responsabilità personale: occorre verificare la normativa applicabile, la cancellazione della società, la natura dell’obbligazione e l’eventuale responsabilità solidale.
- In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove, ma la precisazione o esplicitazione dei motivi già posti a fondamento dell’iscrizione a ruolo può non costituire una nuova domanda, se resta nell’ambito della medesima pretesa tributaria.
- La mancata costituzione tempestiva dell’amministrazione resistente non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso: il giudice può dichiararlo inammissibile per difetti processuali rilevabili d’ufficio.
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