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Sentenza

Sentenza del 05/02/2016 n. 276 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Studi di settore - Accertamento - Art. 62 sexies d.l. n. 331/93, convertito in l. n. 427/93 - Gravi incongruenze tra i ricavi - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto, poiché la mera discrepanza tra i dati dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore non consente automaticamente l'accertamento induttivo. È necessario che lo scostamento sia qualificabile come grave; secondo il principio affermato, tale requisito sussiste quando il discostamento è almeno superiore al 20%. Nel caso esaminato, tale gravità non è stata ritenuta sussistente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva proceduto ad accertamento induttivo ritenendo che i ricavi, compensi o corrispettivi dichiarati fossero incongrui rispetto a quelli stimati mediante gli studi di settore. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo che una semplice divergenza dai risultati degli studi di settore non fosse sufficiente e che mancasse una grave incongruenza, necessaria per procedere alla rettifica.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, convertito nella l. n. 427/1993

    La norma consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze rispetto agli studi di settore, ma non attribuisce rilevanza automatica a qualsiasi scostamento dai valori stimati.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi. Il suo utilizzo deve essere giustificato da elementi sufficienti e, nel contesto esaminato, da una grave incongruenza tra dichiarato e risultati degli studi di settore.

  • Art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina la rettifica ai fini IVA. Anche in questo ambito la divergenza dagli studi di settore, se non grave e adeguatamente qualificata, non è da sola sufficiente a fondare l'accertamento.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non costituiscono, da soli, una prova automatica dell'infedeltà della dichiarazione: lo scostamento deve essere accompagnato da una concreta e significativa incongruenza.
  • Per procedere ad accertamento induttivo è necessario verificare la gravità dello scostamento; la soglia indicata nella decisione è un discostamento quantomeno superiore al 20%.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare specificamente perché la divergenza riscontrata sia grave e perché sia idonea a giustificare la rettifica.
  • In presenza di uno scostamento contenuto o non adeguatamente spiegato, il contribuente può contestare la legittimità dell'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.
  • La valutazione va comunque effettuata alla luce delle circostanze concrete del caso e degli ulteriori elementi eventualmente raccolti dall'Amministrazione.

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