Sentenza del 05/02/2016 n. 276 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Studi di settore - Accertamento - Art. 62 sexies d.l. n. 331/93, convertito in l. n. 427/93 - Gravi incongruenze tra i ricavi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto, poiché la mera discrepanza tra i dati dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore non consente automaticamente l'accertamento induttivo. È necessario che lo scostamento sia qualificabile come grave; secondo il principio affermato, tale requisito sussiste quando il discostamento è almeno superiore al 20%. Nel caso esaminato, tale gravità non è stata ritenuta sussistente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva proceduto ad accertamento induttivo ritenendo che i ricavi, compensi o corrispettivi dichiarati fossero incongrui rispetto a quelli stimati mediante gli studi di settore. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento, sostenendo che una semplice divergenza dai risultati degli studi di settore non fosse sufficiente e che mancasse una grave incongruenza, necessaria per procedere alla rettifica.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, convertito nella l. n. 427/1993
La norma consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze rispetto agli studi di settore, ma non attribuisce rilevanza automatica a qualsiasi scostamento dai valori stimati.
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi. Il suo utilizzo deve essere giustificato da elementi sufficienti e, nel contesto esaminato, da una grave incongruenza tra dichiarato e risultati degli studi di settore.
Art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Disciplina la rettifica ai fini IVA. Anche in questo ambito la divergenza dagli studi di settore, se non grave e adeguatamente qualificata, non è da sola sufficiente a fondare l'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore non costituiscono, da soli, una prova automatica dell'infedeltà della dichiarazione: lo scostamento deve essere accompagnato da una concreta e significativa incongruenza.
- Per procedere ad accertamento induttivo è necessario verificare la gravità dello scostamento; la soglia indicata nella decisione è un discostamento quantomeno superiore al 20%.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare specificamente perché la divergenza riscontrata sia grave e perché sia idonea a giustificare la rettifica.
- In presenza di uno scostamento contenuto o non adeguatamente spiegato, il contribuente può contestare la legittimità dell'accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.
- La valutazione va comunque effettuata alla luce delle circostanze concrete del caso e degli ulteriori elementi eventualmente raccolti dall'Amministrazione.
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