Sentenza del 05/02/2016 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Relata di notifica - Fotocopia - Attestazione di conformità all'originale - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Roma che aveva confermato una cartella esattoriale relativa a IVA e IRAP 2003. Ha contestato la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate avesse prodotto soltanto fotocopie non autenticate delle relate e degli avvisi di ricevimento; ha inoltre eccepito la prescrizione del credito, l'inesistenza o invalidità del titolo e il difetto di motivazione della cartella. La contribuente ha dichiarato genericamente di disconoscere la conformità delle copie agli originali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello. Ha ritenuto insufficiente il disconoscimento generico della conformità delle fotocopie, poiché il documento proveniva dalla stessa Pubblica Amministrazione che lo aveva formato e deteneva l'originale, dotata di poteri certificativi. La produzione delle copie è stata quindi considerata idonea a dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento. Di conseguenza, le contestazioni sugli atti presupposti avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro l'avviso stesso e la notifica è stata ritenuta idonea a interrompere la prescrizione. Il motivo sul difetto di motivazione della cartella è stato dichiarato inammissibile perché Equitalia, concessionaria della riscossione, non era stata chiamata in giudizio. La contribuente è stata condannata a pagare 500 euro oltre accessori, nonché l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 2719 del codice civile
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della copia deve essere chiaro, specifico e inequivoco; una contestazione generica o onnicomprensiva non è sufficiente. Inoltre, il giudice può comunque accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Art. 215, comma 1, n. 2, del codice di procedura civile
Disconoscimento della scrittura privata.
Il disconoscimento della copia ai sensi dell'art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata: non rende automaticamente inutilizzabile il documento, potendo il giudice verificarne la conformità con altri elementi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
In caso di rigetto dell'appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, il giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Introduzione del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
La disposizione costituisce la base normativa dell'obbligo di pagamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Cassazione civile, sentenze n. 28096/2009 e n. 14416/2013
Il disconoscimento della conformità di una fotocopia all'originale non richiede formule sacramentali, ma deve contenere una contestazione specifica e puntuale, tale da rendere inequivoca la negazione della genuinità del documento.
Massime di principio
- Chi contesta una fotocopia prodotta in giudizio deve indicare in modo preciso quale documento, quale parte o quale profilo di conformità viene negato; la mera formula generica di disconoscimento normalmente non basta.
- Quando la copia proviene dalla Pubblica Amministrazione che ha formato e conserva l'originale, la provenienza istituzionale e i poteri certificativi dell'ufficio possono sostenere l'efficacia probatoria della copia, anche senza una formale attestazione separata di conformità.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non esclude automaticamente l'utilizzabilità della copia: il giudice può verificare la conformità anche attraverso presunzioni e altri elementi di prova.
- Se un atto presupposto, come un avviso di accertamento, risulta regolarmente notificato, le contestazioni relative al suo contenuto o alla sua validità devono essere sollevate nei termini contro quell'atto; non possono essere normalmente recuperate impugnando tardivamente la cartella.
- La notifica dell'atto impositivo può interrompere il termine di prescrizione del credito tributario; pertanto, la prescrizione va valutata considerando tutte le notifiche e gli atti interruttivi documentati.
- Le contestazioni riguardanti vizi propri della cartella devono essere rivolte anche al concessionario della riscossione quando il vizio dipende dalla sua attività; la mancata chiamata in giudizio del soggetto interessato può rendere la censura inammissibile.
- La parte che perde l'impugnazione può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti temporali e processuali, al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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