Sentenza del 05/02/2016 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Deduzione beneficio "cuneo fiscale" - Impresa che esercita attività di servizi pubblici di trasporto - Contratto appalto di servizi - Spettanza della deduzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la spettanza della deduzione. La disciplina del cuneo fiscale non è limitata alle imprese esercenti il trasporto pubblico in regime di concessione e a tariffa: anche l'impresa che svolge il servizio sulla base di un contratto di appalto può beneficiare della deduzione, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla normativa, in particolare l'impiego di lavoratori a tempo indeterminato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la spettanza della deduzione IRAP relativa al cosiddetto "cuneo fiscale", prevista per i datori di lavoro che impiegano lavoratori a tempo indeterminato. L'impresa sosteneva di poter dedurre una parte del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, pur svolgendo un servizio pubblico di trasporto non in regime di concessione e a tariffa, ma in esecuzione di un contratto di appalto di servizi.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 446/1997
Deduzione dalla base imponibile IRAP di una parte del costo del lavoro sostenuto per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
La disposizione è stata interpretata nel senso che il beneficio del cuneo fiscale spetta anche alle imprese che svolgono servizi pubblici di trasporto mediante contratto di appalto, senza che sia necessario operare in regime di concessione e a tariffa.
Massime di principio
- Ai fini della deduzione IRAP per il cuneo fiscale, l'elemento decisivo è la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma, soprattutto l'impiego di lavoratori a tempo indeterminato, e non necessariamente la forma giuridica o il titolo contrattuale con cui viene svolta l'attività.
- Lo svolgimento di un servizio pubblico tramite contratto di appalto non esclude automaticamente l'agevolazione, anche quando la disciplina richiama attività esercitate in concessione o a tariffa.
- Le limitazioni alle agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo coerente con il testo normativo e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente escluse.
- In casi analoghi occorre verificare separatamente la natura dell'attività, il titolo contrattuale, la tipologia dei lavoratori impiegati e ogni eventuale esclusione specificamente prevista dalla normativa vigente.
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