Sentenza del 05/02/2016 n. 277 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento analitico induttivo - art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73 - presunzioni gravi, precise e concordanti - contabilità regolare ma inattendibile - ragionevolezza della condotta imprenditoriale - comportamenti commerciali anomali - rilevano. Accertamento - utili extracontabili - società di capitali a ristretta base sociale - presunzione di distribuzione degli utili fra soci - praesumptio de praesumpto - non sussiste - fatto noto è ristretta base sociale - non è presunzione di maggiori redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’accertamento analitico-induttivo è stato fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, nonostante la contabilità formalmente regolare, ritenuta tuttavia inattendibile. L’Ufficio ha valorizzato comportamenti imprenditoriali antieconomici e anomali, tra cui la prosecuzione dell’attività e degli investimenti nonostante perdite reiterate, nonché ulteriori elementi indiziari idonei a far presumere maggiori ricavi. Nei confronti dei soci è stata inoltre applicata la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tipica delle società a ristretta base sociale. Tale presunzione non costituisce una vietata presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è rappresentato dalla ristrettezza della compagine sociale e dai rapporti di reciproco controllo e solidarietà tra i soci.
La decisione
La tesi dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. La regolarità formale delle scritture contabili non ha impedito l’accertamento induttivo, poiché le condotte antieconomiche, corroborate da altri elementi, integravano presunzioni gravi, precise e concordanti. È stata inoltre ritenuta legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base sociale. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto, con prevalenza della posizione dell’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili, pur formalmente regolari, risultano inattendibili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Anche comportamenti imprenditoriali manifestamente antieconomici possono costituire elementi presuntivi, se valutati insieme ad altri indizi.
Art. 54, d.P.R. n. 633/1972
Rileva per l’accertamento in materia di IVA mediante ricostruzione dei ricavi o dei corrispettivi sulla base di elementi presuntivi idonei.
Art. 39, d.P.R. n. 600/1973
La norma costituisce il fondamento degli accertamenti reddituali induttivi e analitico-induttivi, anche quando la contabilità non presenti irregolarità meramente formali ma risulti sostanzialmente inattendibile.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: sentenze n. 21536/2007, n. 15027/2014, n. 15038/2014, n. 23550/2014 e n. 24572/2014
Conferma che la condotta antieconomica può giustificare l’accertamento presuntivo e che, nelle società di capitali a ristretta base sociale, la distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere presunta senza violare il divieto di praesumptio de praesumpto.
Massime di principio
- La contabilità formalmente regolare non esclude l’accertamento induttivo se l’Amministrazione dimostra, mediante elementi convergenti, che i dati contabilizzati sono sostanzialmente inattendibili.
- Una condotta imprenditoriale reiteratamente antieconomica, come la prosecuzione di investimenti e attività in presenza di perdite costanti senza adeguate spiegazioni, può costituire un importante indice di ricavi non dichiarati.
- La sola antieconomicità non dovrebbe essere valutata isolatamente: deve essere sostenuta da ulteriori elementi e trasformarsi in un quadro presuntivo grave, preciso e concordante.
- Nelle società di capitali con pochi soci, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria.
- La presunzione di distribuzione non è una presunzione costruita su un’altra presunzione vietata: il fatto noto è la ristretta base sociale, insieme ai rapporti di conoscenza, controllo e solidarietà tra i soci.
- Il socio può superare la presunzione dimostrando, con elementi concreti, che gli utili non sono stati distribuiti o che egli era estraneo alla gestione e non aveva possibilità di conoscerli o percepirli.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 feb 2016Sentenza del 05/02/2016 n. 115 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 feb 2016Sentenza del 05/02/2016 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 5 feb 2016Sentenza del 05/02/2016 n. 276 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 5 feb 2016Sentenza del 05/02/2016 n. 628 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 feb 2016Sentenza del 05/02/2016 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 feb 2016Sentenza del 05/02/2016 n. 1080 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →