Sentenza del 05/02/2016 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IMU-ICI - Rendita catastale - Atti modificativi della rendita successivi al 1° gennaio 2000 - Decorrenza - Retroattività - Non sussiste - Impugnazione rendita - Decorrenza nuovo valore - Deposito sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza degli effetti di una variazione della rendita catastale intervenuta dopo il 1° gennaio 2000. Il ricorrente sosteneva che la nuova rendita non potesse essere utilizzata per ricalcolare retroattivamente l'imposta relativa ad annualità precedenti alla sua notificazione o, nel caso di rettifica giudiziale, anteriori al deposito della sentenza.
La decisione
La sentenza ha escluso la retroattività degli atti modificativi della rendita catastale. In base all'art. 74 della legge n. 342/2000, la variazione è efficace, nei confronti del contribuente, dalla notificazione dell'atto. Se la rendita è stata rettificata a seguito di giudizio, il nuovo valore decorre dalla data di deposito della sentenza. Di conseguenza, non è legittimo accertare maggiori imposte per annualità anteriori alla notificazione della rettifica operata dall'Ufficio o, in caso di decisione giudiziale, anteriori al deposito della sentenza.
Norme richiamate
Art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita.
La rendita catastale modificata produce effetti fiscali nei confronti del contribuente solo dal momento della notificazione. La disposizione impedisce l'utilizzo retroattivo della nuova rendita per annualità precedenti.
Massime di principio
- Una variazione della rendita catastale notificata dopo il periodo d'imposta non può, di regola, essere utilizzata per ricalcolare retroattivamente IMU o ICI per annualità precedenti alla notificazione.
- Quando la nuova rendita deriva da una decisione giudiziaria, il valore rettificato decorre dalla data di deposito della sentenza, non dalla data originaria dell'accertamento catastale.
- Gli accertamenti tributari fondati su una rendita modificata devono rispettare la decorrenza prevista dalla legge; in caso contrario, la pretesa relativa alle annualità pregresse può essere illegittima.
- È essenziale verificare la data di notificazione dell'atto catastale oppure, se vi è stato un giudizio, la data di deposito della sentenza, perché tali date determinano il primo periodo d'imposta interessato dalla nuova rendita.
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