Cassazione Civile, Ordinanza n. 31970/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, erano stati rideterminati classe e rendita catastale di due unità immobiliari site in Roma, nella microzona Parioli. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo l'atto sufficientemente motivato e non contrastato da prova contraria. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione della L. n. 212/2000, art. 7, della L. n. 241/1990, art. 3, e della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, sostenendo che l'avviso fosse motivato solo in modo generico, senza spiegare le concrete ragioni del riclassamento né le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei singoli immobili; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva erroneamente posto a carico della contribuente un onere probatorio che spettava invece all'amministrazione; 3) violazione della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, sostenendo la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della norma, idonea a escludere revisioni catastali massive o fondate su criteri parametrici obsoleti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha ritenuto che, nei procedimenti di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve indicare non solo il presupposto generale della revisione, cioè il rilevante scostamento del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale nella microzona, ma anche le concrete ragioni per cui tale mutamento incide sulla specifica unità immobiliare, con riferimento alla nuova classe e alla nuova rendita attribuite. Poiché l'avviso impugnato, secondo la ricostruzione della stessa ricorrente riportata in modo autosufficiente, non esplicitava tali ragioni, la sentenza della CTR è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali e per il progressivo consolidarsi dell'orientamento poi accolto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la base processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi, ritenuta violata secondo la ricorrente.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1
Richiamato quale parametro generale dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
Consente la revisione parziale del classamento nelle microzone con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale; l'atto di nuova rendita deve però motivare anche la ricaduta sul singolo immobile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere della prova non poteva essere posto a suo carico.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8, commi 3, 5, 6 e 7
La revisione del classamento va letta nel contesto di tale regolamento; rilevano il fattore posizionale e le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, che devono essere considerate anche ai fini motivazionali.
Corte Cost. 1 dicembre 2017, n. 249
È richiamata per affermare che l'obbligo motivazionale degli atti di revisione catastale deve essere rigoroso, così da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni del provvedimento.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
Richiamato in tema di stima comparativa e unità tipo nel classamento catastale.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato in relazione alla disciplina del classamento catastale e alla stima comparativa.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il presupposto legittimante è lo scostamento significativo tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma l'atto deve anche motivare in modo specifico la ricaduta di quel mutamento sulla singola unità immobiliare.
- L'obbligo di motivazione degli atti di riclassamento catastale deve essere rigoroso: non sono sufficienti formule generiche o il mero richiamo alla microzona, occorrendo l'indicazione delle ragioni concrete che giustificano la nuova classe e la nuova rendita del singolo immobile.
- Nel giudizio contro un avviso di riclassamento catastale, la valutazione del giudice non può prescindere dal contenuto effettivo dell'atto impugnato; se la motivazione è carente nei termini richiesti dalla legge, la pretesa va annullata.
- La mera dimostrazione del mutato valore medio della microzona non esonera l'amministrazione dall'esplicitare, nell'atto, gli elementi che rendono applicabile il riclassamento alla specifica unità immobiliare.
- Quando il quadro giurisprudenziale è in evoluzione e l'orientamento applicato si consolida solo progressivamente, la compensazione delle spese può essere giustificata dalle oscillazioni interpretative precedenti.
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