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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36030/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale relativo a un intervento di ristrutturazione finanziato con fondi pubblici. Un immobile, ristrutturato con risorse destinate a garantirne una funzione pubblica come centro di documentazione di un parco, sarebbe rimasto inutilizzato rispetto alla finalità vincolata del finanziamento. In primo grado il giudice contabile aveva escluso la responsabilità del soggetto poi ricorrente, ritenendo che il bene non avesse perso utilità pubblica; in appello, invece, la Corte dei conti ha riformato la decisione e lo ha condannato al pagamento di una quota del danno, ritenendo sussistente un danno permanente e ravvisando una posizione di responsabilità collegata alla gestione dell'ente succeduto nella conduzione del bene. Il ricorso per cassazione è stato articolato in sei motivi: con i primi due si deduceva eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, sostenendo che la Corte dei conti avesse creato o comunque supposto norme regionali inesistenti in materia di competenze delle comunità montane e dei parchi; con i motivi dal terzo al quinto si lamentava l'invasione della sfera della discrezionalità amministrativa e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perché il giudice contabile avrebbe alterato il contenuto di convenzioni e attribuito al direttore dell'ente compiti gestionali non previsti; con il sesto si denunciavano violazione del giusto processo e del diritto al doppio grado, oltre all'illegittimità costituzionale della norma del codice di giustizia contabile che consente la decisione in unico grado su alcuni aspetti della responsabilità amministrativo-contabile.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Hanno ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come motivi attinenti alla giurisdizione, in realtà miravano a contestare il modo in cui la Corte dei conti aveva interpretato e applicato norme regionali, valutato convenzioni e statuti, ricostruito i compiti dell'ente e del suo direttore, nonché apprezzato il danno e la responsabilità. Tali doglianze integrano, al più, errori in iudicando o in procedendo, non sindacabili in sede di controllo dei limiti esterni della giurisdizione. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un diniego di giustizia o di una violazione del diritto al doppio grado, trattandosi comunque di censure estranee al perimetro del sindacato di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la sola qualità formale del resistente pubblico ministero contabile; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    richiamato per delimitare la giurisdizione della Corte dei conti e il sindacato delle Sezioni Unite ai soli limiti esterni della giurisdizione

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo ad ampliare il controllo della Cassazione oltre i limiti esterni della giurisdizione

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come base formale dell'impugnazione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato per il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno del principio nulla poena sine lege, ma ritenuto non utile a fondare un vizio di giurisdizione

  • art. 25, comma 2, Cost.

    invocato dal ricorrente come parametro di legalità penale, non ritenuto rilevante ai fini del difetto di giurisdizione

  • art. 15 L. 241/1990

    richiamato nel quarto motivo in relazione agli accordi tra pubbliche amministrazioni

  • art. 11 L. 241/1990

    richiamato nel terzo motivo per contestare la ricostruzione degli accordi convenzionali

  • art. 34 d.lgs. 267/2000

    richiamato nel terzo motivo in tema di accordi tra enti pubblici

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 104/2010

    invocato per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel sesto motivo come parametro del giusto processo

  • art. 2 Protocollo n. 7 CEDU

    richiamato nel sesto motivo per sostenere il diritto al doppio grado di giudizio

  • art. 199, comma 2, d.lgs. 174/2016

    censurato dal ricorrente per asserita illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevederebbe il rinvio al primo giudice anche quando la decisione riguardi solo alcuni elementi della responsabilità amministrativo-contabile

  • art. 1226 c.c.

    menzionato nel fatto come criterio di liquidazione equitativa del danno operato dal giudice contabile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 7, comma 1, lett. b), l.r. Umbria n. 9/1995

    citato dalla Corte dei conti per fondare il passaggio di gestione alla comunità montana

  • art. 8 l.r. Umbria n. 9/1995

    citato dalla Corte dei conti per la disciplina delle funzioni dell'ente

  • art. 19 l.r. Umbria n. 24/2007

    citato per le modifiche alla disciplina regionale rilevante

  • art. 63, comma 3, l.r. n. 18/2011

    richiamato per affermare la prosecuzione delle funzioni delle comunità montane anche dopo lo scioglimento

  • art. 64, comma 2, l.r. n. 18/2011

    richiamato per la permanenza in carica degli organi amministrativi fino alla nomina dei commissari liquidatori

  • art. 64, comma 5, l.r. n. 18/2011

    richiamato per il ruolo sostitutivo dei commissari liquidatori nelle attività ordinarie e indifferibili

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti, quando è invocato per motivi attinenti alla giurisdizione, è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di riesaminare errori di interpretazione o applicazione della legge, né la valutazione delle prove o del materiale istruttorio.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore ricorre solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, e non quando compia un'interpretazione, anche estensiva o sistematica, delle norme esistenti.
  • La dedotta erronea ricostruzione dei rapporti tra enti pubblici, delle convenzioni o degli statuti, così come l'attribuzione di competenze gestionali a un soggetto pubblico, integra al più un error in iudicando o in procedendo, non un vizio di giurisdizione.
  • Le censure relative al giusto processo, al doppio grado di giudizio o alla legittimità costituzionale di norme che regolano il processo o la responsabilità non sono, di regola, deducibili come motivi attinenti alla giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite.
  • Quando il giudice speciale ricostruisce il quadro normativo regionale per individuare il soggetto responsabile di un danno erariale, la verifica della correttezza di tale operazione rimane interna alla giurisdizione e non ne travalica i confini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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