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Legge

L.R. Umbria 24/2007

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ).

Normativa regionaleL.R. Umbria 24/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la disciplina umbra delle Comunità montane, ridefinendone ambiti, funzioni, organi, finanziamento, controlli e regime transitorio, e interviene sulla gestione delle aree naturali protette. Prevede anche norme commissariali e disposizioni transitorie con scadenze per l’insediamento dei nuovi organi e per l’adeguamento degli statuti.

Modifiche a disciplina delle Comunità montane e delle aree naturali protette in Umbria

Modifiche alla disciplina delle Comunità montane e delle aree naturali protette in Umbria

La legge regionale dell’Umbria 1 agosto 2007, n. 24 interviene in modo ampio sulla legge regionale n. 18/2003 sulle forme associative dei Comuni e sulla legge regionale n. 9/1995 sulle aree naturali protette. La disciplina risultante ridefinisce zone omogenee, funzioni, organi, finanziamento e controlli delle Comunità montane, oltre a riorganizzare il sistema di gestione dei parchi regionali.

Ambito territoriale e zone omogenee delle Comunità montane

La Regione individua in cinque il numero massimo delle zone omogenee, da definire secondo il procedimento previsto dalla normativa sulle forme associative. Fanno parte delle zone omogenee delle Comunità montane i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

Possono inoltre far parte della Comunità montana, per un più efficace esercizio di funzioni e servizi associati:

  • i Comuni confinanti, diversi da quelli già ricompresi nella zona omogenea, con popolazione non superiore a 25.000 abitanti e parte integrante del medesimo sistema geografico e socio-economico;
  • i Comuni con popolazione superiore a 25.000 e inferiore a 40.000 abitanti, totalmente o parzialmente montani, se lo Statuto lo consente e se deliberano di conferire all’ente funzioni rilevanti e/o proprie che richiedono gestione associata.

Lo Statuto disciplina le modalità di partecipazione di questi ultimi Comuni. La mancata appartenenza alla Comunità montana non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna; l’appartenenza di Comuni non montani non comporta, invece, l’attribuzione di tali benefici. Se la zona omogenea coincide con un Ambito Territoriale Integrato, si applica la disciplina regionale sugli A.T.I.

Funzioni delle Comunità montane

Le Comunità montane sono enti di promozione dello sviluppo socio-economico del territorio montano, di riequilibrio delle condizioni di vita delle popolazioni montane, di difesa del suolo e valorizzazione ambientale. Sono titolari delle funzioni attribuite da leggi statali e regionali, degli interventi speciali per la montagna, delle funzioni già esercitate dai soggetti gestori delle aree naturali protette regionali e di ogni altra funzione conferita da Regione, Province e Comuni.

In particolare:

  • esercitano le funzioni in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di forestazione anche in territori di Comuni non ricompresi nella Comunità montana, secondo la disciplina regionale richiamata;
  • esercitano, nei comprensori di bonifica privi di consorzi operanti, le funzioni di bonifica previste dalla legge regionale;
  • costituiscono ambito di esercizio associato delle funzioni operative di protezione civile per i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;
  • per le funzioni conferite si applicano gli atti di indirizzo e i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale sulla riforma amministrativa locale.

Per alcune funzioni dell’allegato A, gli atti di indirizzo regionali definiscono termini e modalità di esercizio; il mancato rispetto comporta l’attivazione dei poteri sostitutivi. Le Comunità montane non possono chiedere compensi per oneri istruttori quando esercitano funzioni conferite dalla Regione.

Attività vietate o limitate

Le Comunità montane non possono svolgere attività commerciali, salvo quelle strumentali alla valorizzazione di produzioni proprie. Possono svolgere lavori o servizi commissionati da privati in ambiti diversi da quelli istituzionali solo tramite strutture operative autonome e con separazione contabile rispetto alle attività istituzionali.

Costituzione, insediamento e statuti

La costituzione delle Comunità montane avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, che disciplina termini e procedure per l’insediamento del Consiglio e assicura il funzionamento dell’ente fino all’entrata in vigore dello Statuto.

Per l’insediamento del Consiglio è sufficiente che entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto siano eletti i rappresentanti della maggioranza dei Comuni, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione interessata. Il Consiglio così costituito esercita tutti i poteri nei confronti di tutti i Comuni compresi nella Comunità montana.

Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Può prevedere sub-zone interne alla zona omogenea per valorizzare territori con specificità altimetriche, geografiche e socio-economiche.

I nuovi Statuti devono essere adottati entro 120 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio; in caso di inerzia interviene il potere sostitutivo regionale.

Organi, composizione e indennità

Il Consiglio della Comunità montana è composto da tre rappresentanti di ogni Comune costituente. Il Presidente del Comune montano o parzialmente montano con oltre 25.000 abitanti interviene nel Consiglio, secondo le modalità statutarie, per garantire la partecipazione ai processi decisionali del proprio territorio, salvo i casi previsti per l’ingresso di tali Comuni nella Comunità.

La Giunta è composta da un numero di componenti, escluso il Presidente, compreso tra tre e cinque. L’indennità del Presidente è parametrata a quella dei Sindaci dei Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti; quella dei componenti di Giunta è pari al 50% dell’indennità spettante agli assessori dei Comuni della stessa classe demografica.

Gestione finanziaria, controlli e personale

Le Comunità montane applicano la contabilità degli enti locali e la Regione non può coprire eventuali disavanzi di gestione. Il finanziamento regionale riguarda funzioni conferite, programmi di intervento in materia di montagna, risorse cofinanziate dall’Unione europea, altri interventi regionali specifici e assegnazioni statali.

La Regione svolge controllo e monitoraggio sull’andamento finanziario, acquisendo annualmente i dati sulle risorse attribuite. Se emerge un’eccedenza di organico rispetto ai criteri di razionalizzazione ed equilibrio finanziario, la Comunità montana non può assumere personale o instaurare collaborazioni senza autorizzazione regionale; gli atti contrari sono nulli.

La dotazione organica deve essere definita entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge e comunque entro 180 giorni dall’insediamento del Consiglio. Per il personale eccedente sono previsti piani di mobilità, forme incentivanti alla mobilità o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, se necessario, adeguamenti dei contratti di diritto privato; la Regione finanzia gli incentivi e assicura un coordinamento permanente con le organizzazioni sindacali.

Commissario straordinario

Per attuare la riforma e gli obiettivi della normativa statale richiamata, la Regione può sciogliere il Consiglio delle Comunità montane e nominare un Commissario straordinario con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Commissario subentra a Presidente, Giunta e Consiglio, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e comunque fino alla conclusione degli adempimenti previsti dalla legge, con necessità di autorizzazione regionale per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il compenso grava sul bilancio della Comunità montana commissariata ed è fissato entro il limite massimo del 50% dell’indennità prevista per un Comune di pari popolazione montana.

Gestione delle aree naturali protette

Nella legge sulle aree naturali protette viene semplificato il criterio di individuazione del soggetto gestore: esso è la Comunità montana territorialmente competente, o quella con la superficie più estesa se l’area ricade in più Comunità, oppure il Comune se l’intera area è in un solo Comune.

È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei Parchi, organo consultivo e propositivo composto da rappresentanti di enti locali, associazioni ambientaliste, università, organizzazioni agricole, sindacali, dei consumatori, turistiche e venatorie. La partecipazione è gratuita e la Consulta si dota di un regolamento.

La Giunta regionale approva, su proposta vincolante della Consulta, le linee di indirizzo cui le Comunità montane devono attenersi nella gestione delle aree naturali protette, con salvaguardia dell’unitarietà delle funzioni trasferite.

La Comunità dell’Area naturale protetta è riorganizzata come organo rappresentativo con la partecipazione di Provincia, Comuni, Comunità montana, comunioni familiari montane e associazioni portatrici di interessi ambientali, venatori, turistici, imprenditoriali e agricoli; le associazioni sono individuate con deliberazione della Giunta regionale. Le Comunità montane adottano, su proposta vincolante della Comunità dell’Area naturale protetta, le deliberazioni di programmazione e indirizzo dell’Area.

Disposizioni transitorie

Gli organi delle Comunità montane in carica alla data di entrata in vigore della legge decadono con l’insediamento del primo Consiglio comunitario, salvo il Presidente per gli adempimenti transitori. Entro 210 giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione il Presidente uscente deve trasmettere le risultanze amministrative, contabili e patrimoniali e individuare i procedimenti pendenti da trasferire ai nuovi enti competenti.

Fino alla costituzione delle nuove Comunità montane e all’approvazione dei bilanci, le spese pluriennali richiedono autorizzazione della Giunta regionale. Le nuove Comunità montane e i Comuni con più di 25.000 abitanti subentrano nei rapporti attivi e passivi secondo la tabella di conversione. Restano previste ulteriori norme per l’insediamento provvisorio, per la ricollocazione del personale eccedente e per la costituzione entro 90 giorni della Consulta regionale dei Parchi e della Comunità dell’Area naturale protetta.

Norme finanziarie

Per il 2008 è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per gli interventi relativi alla mobilità e al mantenimento del personale; per gli anni successivi la quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale. Il finanziamento delle funzioni delle Comunità montane è imputato a specifici fondi del bilancio regionale, con stanziamenti determinati annualmente.

Abrogazioni e decorrenze

Sono abrogati diversi commi e articoli della normativa precedente, tra cui la disciplina previgente sugli organi, sugli Statuti e su alcune funzioni delle Comunità montane, nonché la legge regionale n. 1/2002. L’articolo 22 della legge n. 18/2003 è abrogato con decorrenza dalla pubblicazione del decreto di costituzione previsto per le nuove Comunità montane.

Allegato A: funzioni trasferite alle Comunità montane

L’allegato elenca in dettaglio le funzioni amministrative trasferite, tra cui numerosi compiti in materia forestale, vincolo idrogeologico, incendi boschivi, agricoltura, tartuficoltura, funghi, aree naturali protette, contributi, controlli e sanzioni. Le funzioni sono distinte in:

  • funzioni trasferite;
  • funzioni delegate;
  • ulteriori funzioni trasferite in materia di aree naturali protette;
  • funzioni trasferite in materia di agricoltura e tutela del territorio.

La disciplina è rilevante soprattutto per la ripartizione delle competenze amministrative tra Regione, Comunità montane, Comuni e soggetti gestori delle aree protette nell’ambito territoriale dell’Umbria.

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