Cassazione Civile, Ordinanza n. 23166/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il recupero dell'ICI dovuta per l'anno 2008, notificato il 10 dicembre 2013 dal Comune a mezzo posta elettronica certificata. La commissione regionale aveva ritenuto la notifica inesistente per mancanza di esplicito consenso del destinatario, per l'invio dell'atto in formato PDF e non .p7m, e perché, a suo avviso, la notifica degli atti impositivi dei tributi locali avrebbe dovuto seguire le forme della L. n. 890/1982 e dell'art. 137 c.p.c., potendo la PEC essere usata solo dopo le modifiche del 2016-2017. Il Comune ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulla notifica via PEC, sostenendo che l'ente aveva legittimamente usato la PEC come sostitutiva della posta ordinaria ai sensi del CAD e che non era richiesto il consenso del destinatario; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 156 c.p.c., sostenendo che, anche a voler qualificare il vizio come nullità, questa era stata sanata perché il destinatario aveva tempestivamente impugnato l'atto, dimostrando il raggiungimento dello scopo, e che il formato PDF dell'atto non comportava alcuna invalidità in assenza di specifiche contestazioni.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi a una medesima questione di diritto. Ha affermato che, già prima delle modifiche normative successive, agli enti locali era consentito notificare i propri atti impositivi via PEC ai sensi del CAD; in ogni caso, anche a voler ritenere non consentita in quel momento la notifica telematica, il vizio non sarebbe stato inesistenza ma al più nullità sanabile. Ha inoltre precisato che la tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario integra raggiungimento dello scopo e sana la nullità della notifica, e che la notificazione dell'atto in formato PDF è valida senza necessità del formato .p7m, salvo specifiche contestazioni sull'autenticità o riferibilità dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La notificazione degli avvisi impositivi può avvenire con raccomandata con avviso di ricevimento; la disciplina postale ordinaria si applica alla consegna del plico e non richiede particolari formalità ulteriori se non previste dalla disciplina postale.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 2, commi 2 e 6
Le disposizioni del CAD si applicano anche ai Comuni; il riferimento all'amministrazione economico-finanziaria non esclude gli enti locali dal suo ambito soggettivo.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 3-bis
Il sistema è fondato sulla facoltà del cittadino di indicare un domicilio digitale; le comunicazioni delle PA avvengono tramite il domicilio digitale dichiarato.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 5-bis
Le amministrazioni comunicano atti e provvedimenti alle imprese mediante strumenti informatici e telematici.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1
La PEC può essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni con i soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; la dichiarazione dell'indirizzo vale come espressa accettazione dell'invio tramite PEC.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, commi 1 e 2
La trasmissione telematica con PEC equivale, salvo diversa previsione di legge, alla notificazione per mezzo della posta.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
Rientrano tra le amministrazioni pubbliche, ai fini del CAD, anche i Comuni e gli enti pubblici locali.
l. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali solo quando non sia possibile utilizzare utilmente il servizio postale o altre forme di notificazione previste dalla legge.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli enti locali, per i tributi di propria competenza, notificano al contribuente un avviso motivato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
La nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto stesso.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
L'attestazione dell'agente postale circa l'effettuazione della notificazione e la relazione tra consegnatario e destinatario è assistita da efficacia probatoria privilegiata.
Il motivo che lo richiama è stato dedotto in relazione alla mancata contestazione specifica del formato dell'atto notificato.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 4
La precedente disciplina sul consenso all'uso della PEC è stata richiamata per essere ritenuta non decisiva o superata dal sistema successivo fondato sulla dichiarazione del domicilio digitale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
La disciplina richiamata dalla CTR sulle notifiche tributarie locali non impediva, secondo la Corte, l'uso della PEC da parte degli enti locali nel periodo considerato.
Massime di principio
- Per gli enti locali, la notifica degli atti impositivi via PEC è compatibile con il sistema del CAD e non può essere esclusa solo invocando la disciplina generale delle notificazioni cartacee, quando la legge consente la trasmissione telematica equivalente alla notificazione postale.
- La notifica dell'atto impositivo, se invalida, integra di regola una nullità sanabile e non un'inesistenza; la sanatoria si verifica quando il destinatario propone tempestiva impugnazione e dimostra così di aver raggiunto lo scopo conoscitivo dell'atto.
- La comunicazione di un atto tramite PEC in formato PDF non è di per sé invalida per il solo mancato utilizzo del formato .p7m, poiché il canale PEC è idoneo a garantire la riferibilità dell'atto al mittente, salvo specifiche contestazioni concrete da parte del destinatario.
- Nel sistema delle notificazioni dei tributi locali, la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario opera salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- L'onere di allegare e provare specifiche ragioni di invalidità della comunicazione telematica grava sulla parte che contesta la notifica, non potendo bastare rilievi astratti sul mezzo utilizzato.
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