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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27020/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto il pagamento di imposte ipotecarie e di registro in relazione a una sentenza del tribunale che aveva trasferito un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 20, commi 1 e 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 112 Cost.; violazione dell'art. 27, commi 1-4, del d.P.R. 131/1986; omesso esame di un fatto decisivo sotto due diversi profili. Successivamente la ricorrente ha depositato documentazione e chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo che un coobbligato solidale aveva definito agevolmente la lite e che l'Agenzia aveva annullato in autotutela la pretesa, con quietanza di pagamento da parte del coobbligato.

La decisione

La Corte ha preso atto che il pagamento eseguito da uno dei coobbligati solidali mediante definizione agevolata, ai sensi della normativa richiamata, produce effetto liberatorio anche per gli altri condebitori, trattandosi di imposta dovuta in modo oggettivamente unitario. Ha quindi ritenuto non più dovuta la somma ingiunta alla ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento o la definizione agevolata effettuati da uno dei coobbligati, quando abbiano ad oggetto la medesima prestazione d'imposta, esplicano effetto liberatorio anche nei confronti degli altri debitori solidali, poiché l'obbligazione è unica sul piano oggettivo.
  • La definizione agevolata della lite tributaria può incidere sul debito in modo tale da rendere non più dovuta la pretesa residua verso gli altri coobbligati, con conseguente cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio.
  • Quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverse previsioni applicabili.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non potendosi applicare in via estensiva ai casi di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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