Cassazione Civile, Ordinanza n. 27020/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto il pagamento di imposte ipotecarie e di registro in relazione a una sentenza del tribunale che aveva trasferito un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 20, commi 1 e 2, e 53, comma 2, del d.lgs. 546/1992; violazione dell'art. 112 Cost.; violazione dell'art. 27, commi 1-4, del d.P.R. 131/1986; omesso esame di un fatto decisivo sotto due diversi profili. Successivamente la ricorrente ha depositato documentazione e chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo che un coobbligato solidale aveva definito agevolmente la lite e che l'Agenzia aveva annullato in autotutela la pretesa, con quietanza di pagamento da parte del coobbligato.
La decisione
La Corte ha preso atto che il pagamento eseguito da uno dei coobbligati solidali mediante definizione agevolata, ai sensi della normativa richiamata, produce effetto liberatorio anche per gli altri condebitori, trattandosi di imposta dovuta in modo oggettivamente unitario. Ha quindi ritenuto non più dovuta la somma ingiunta alla ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma indicata come parametro di deduzione dei primi due motivi di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma indicata come parametro di deduzione del terzo motivo di ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma indicata come parametro di deduzione dei motivi relativi all'omesso esame di fatti decisivi
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma processuale asseritamente violata dalla ricorrente
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma processuale asseritamente violata dalla ricorrente
art. 112 Cost.
richiamato quale parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 27, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 131/1986
richiamato come disciplina sostanziale invocata dalla ricorrente
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011 n. 98
norma che rinvia alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 289/2002
art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289
comma 1, n. 3; comma 10; comma 5
la definizione agevolata della lite comporta il versamento di una percentuale del valore della controversia e, nel caso di pagamento del coobbligato solidale, produce effetto liberatorio anche nei confronti degli altri, salve le ipotesi espressamente previste
la solidarietà passiva implica che l'adempimento da parte di uno dei debitori libera anche gli altri perché la prestazione è unica
richiamato solo per descrivere il titolo giudiziale che aveva disposto il trasferimento dell'immobile
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
nel giudizio estinto le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento o la definizione agevolata effettuati da uno dei coobbligati, quando abbiano ad oggetto la medesima prestazione d'imposta, esplicano effetto liberatorio anche nei confronti degli altri debitori solidali, poiché l'obbligazione è unica sul piano oggettivo.
- La definizione agevolata della lite tributaria può incidere sul debito in modo tale da rendere non più dovuta la pretesa residua verso gli altri coobbligati, con conseguente cessazione della materia del contendere e estinzione del giudizio.
- Quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diverse previsioni applicabili.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non potendosi applicare in via estensiva ai casi di estinzione del giudizio.
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