Cassazione Civile, Ordinanza n. 27014/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società aveva presentato più domande di concordato preventivo. In occasione della seconda e della terza domanda aveva incaricato un geometra di redigere e aggiornare la stima del compendio immobiliare, e la relativa perizia era stata utilizzata nella documentazione concordataria. Dopo la dichiarazione di fallimento, il professionista ha chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, del credito per l’attività svolta. Il giudice delegato ha ammesso il credito solo al chirografo per la parte non privilegiata e con privilegio professionale per una parte minore; l’opposizione ex art. 98 l.fall. è stata respinta dal tribunale, che ha escluso la prededuzione ritenendo, da un lato, che non fosse configurabile una consecuzione tra procedure di concordato, e dall’altro che l’intervallo temporale tra il diniego di omologa della seconda procedura e la presentazione della terza integrasse una cesura idonea a interrompere ogni collegamento. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 2, e 69-bis l.fall., sostenendo che la prededuzione dovesse riconoscersi perché il primo concordato era stato presentato in presenza del medesimo stato di insolvenza poi sfociato nel fallimento e perché la prededuzione, maturata nel procedimento di origine, si sarebbe dovuta propagare alla procedura successiva, indipendentemente da una consecuzione strettamente cronologica e dalla presenza di una procedura intermedia con il medesimo stato di crisi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato il decreto del Tribunale di La Spezia, rinviando al medesimo tribunale in diversa composizione per un nuovo esame della prededucibilità del credito. Ha censurato la motivazione del giudice di merito perché aveva escluso la consecuzione tra procedure minori in modo apodittico e aveva attribuito rilievo decisivo alla sola cesura temporale, senza verificare se il fallimento fosse derivato dal medesimo stato di crisi o insolvenza già emerso nelle procedure concordatarie. In sede di rinvio il tribunale dovrà applicare il principio secondo cui la consecuzione può sussistere tra procedure concorsuali di qualsiasi tipo che reggano una coincidente situazione di dissesto, e dovrà inoltre valutare se l’attività professionale fosse funzionale, ex ante, alle finalità della procedura di concordato e alla conservazione o incremento dei valori aziendali, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
Norme richiamate
La prededuzione spetta ai crediti funzionali alla procedura concorsuale e può sopravvivere nella procedura successiva se vi è consecuzione tra le procedure.
Rileva nella disciplina della consecuzione tra procedure concorsuali, anche quando esse siano più procedure minori seguite dal fallimento.
È il presupposto della prima domanda di concordato presentata dalla società debitrice.
Disciplina la relazione allegata alle domande di concordato richiamata nel caso concreto.
La Corte richiama l’ammissione al concordato come dato rilevante ai fini della valutazione della prededucibilità del credito professionale.
È la norma che regola l’opposizione all’omologazione del concordato, accolta nel primo procedimento.
È il rimedio utilizzato per proporre opposizione allo stato passivo.
È il privilegio riconosciuto in sede di ammissione del credito per la parte ammessa al passivo.
Massime di principio
- La prededuzione di un credito sorto nell’ambito di una procedura concorsuale può estendersi alla procedura successiva solo se tra le due sussiste consecuzione, intesa come collegamento funzionale tra procedure volte a regolare la medesima situazione di dissesto dell’impresa.
- La consecuzione non è esclusa in via di principio dal fatto che si tratti di procedure concorsuali "minori" né dalla presenza di una procedura intermedia; ciò che conta è l’unitarietà sostanziale della crisi o insolvenza che conduce alla procedura finale.
- L’intervallo temporale tra la chiusura di una procedura e l’apertura della successiva non è di per sé decisivo: assume rilievo solo se è tale da dimostrare un mutamento dei presupposti delle procedure.
- Il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se l’attività sia stata funzionale, secondo un giudizio ex ante, alle finalità della procedura e alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, e sempre che il debitore sia stato ammesso al concordato.
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