Cassazione Civile, Ordinanza n. 27012/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex coniuge)
La controversia
Nel giudizio originato dalla separazione personale di due coniugi, un accordo trasfuso nella sentenza di separazione prevedeva che l'uno si obbligasse a pagare, al verificarsi della vendita da parte del Comune di un terreno sul quale insisteva un locale commerciale, il corrispettivo della vendita "a semplice richiesta" dell'altro coniuge, al quale il bene doveva essere intestato, oltre a regolare altre pendenze economiche tra i coniugi. A fronte del mancato pagamento, il coniuge creditore otteneva decreto ingiuntivo per oltre 43 mila euro; l'altro proponeva opposizione, respinta in primo grado. In appello, la corte territoriale riteneva che l'accordo integrasse un accollo semplice dell'obbligazione verso il Comune e, quindi, escludeva che la somma fosse dovuta al creditore ingiungente, revocando il monitorio. Il ricorso per cassazione censurava tale ricostruzione con due motivi: violazione degli artt. 1273, 1362 e 1363 c.c. per erronea interpretazione dell'accordo di separazione, sostenendo che il testo poneva il debitore come obbligato verso la controparte e non configurava alcun accollo; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Il resistente proponeva anche ricorso incidentale, poi assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale: dal testo dell'accordo emergeva che il coniuge ricorrente era creditore e l'altro coniuge era obbligato al pagamento, mentre non risultava alcuna obbligazione della creditrice verso il Comune né un valido presupposto per configurare un accollo. L'interpretazione della corte d'appello è stata quindi giudicata erronea perché in contrasto con i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. e con la struttura dell'accollo di cui all'art. 1273 c.c. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché proceda a ulteriori accertamenti di fatto attenendosi al principio per cui nella fattispecie non è configurabile accollo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per denunciare violazione di legge in punto di interpretazione dell'accordo e qualificazione della fattispecie.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
l'accollo richiede che il terzo assuma il debito altrui; nella fattispecie esclusa la configurabilità dell'accollo perché la pretesa obbligazione verso il Comune non gravava sulla parte indicata come accollata.
la volontà delle parti va accertata secondo i criteri ermeneutici legali, privilegiando il testo dell'accordo e il suo significato complessivo.
le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, secondo una lettura sistematica dell'accordo.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, in relazione alla dedotta apparenza della motivazione.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un accordo recepito in sentenza, il giudice deve ricostruire la comune volontà delle parti secondo il senso letterale delle clausole e la loro interpretazione sistematica, senza attribuire al testo un significato estraneo al suo contenuto complessivo.
- La qualificazione di una pattuizione come accollo non può prescindere dall'esistenza di un debito altrui che un soggetto si assume nei confronti del creditore; se il soggetto indicato come accollato non è debitore del terzo, la figura dell'accollo non è configurabile.
- Quando il ricorso principale è accolto per errore nella qualificazione e interpretazione del rapporto, restano assorbiti i motivi ulteriori che presuppongono il rigetto della censura decisiva e resta assorbito anche il ricorso incidentale riproduttivo delle difese già disattese.
- La motivazione di merito che fondi la decisione su una figura giuridica non pertinente al contenuto dell'accordo è censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche e per erronea sussunzione della fattispecie nel paradigma normativo invocato.
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