Cassazione Civile, Ordinanza n. 27018/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in euro 1.700,00 oltre euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti dal proprietario dell'ultimo piano e del sovrastante "palco morto" su un edificio confinante con la proprietà della controparte. Secondo la parte attrice in primo e secondo grado, i lavori avrebbero comportato la sopraelevazione del tetto, l'abbassamento del solaio tra piano primo e "palco morto", la realizzazione di nuova superficie per circa 90 mq senza permesso di costruire, la demolizione di muri portanti e un concreto rischio di collasso dell'intero edificio, oltre allo sfondamento della parete di confine della proprietà esclusiva. In primo grado era stata riconosciuta solo una minima voce risarcitoria per lo sfondamento della parete; in appello la somma risarcitoria era stata aumentata sulla base di una CTU rinnovata. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) conflitto tra giudicato amministrativo e giudicato civile, sostenendo che la sentenza del TAR avesse già accertato la legittimità del titolo edilizio e della sanatoria; 2) violazione dell'art. 1127 c.c., assumendo che la vicenda fosse regolare sotto il profilo amministrativo-edilizio e non potesse ricevere tutela civilistica; 3) erroneità e contraddittorietà della motivazione per il mancato richiamo del CTU a chiarimenti. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, affermando che la legittimità del titolo amministrativo non esclude la violazione di norme civilistiche e antisismiche poste a tutela della proprietà e della sicurezza statica; ha inoltre osservato che le opere, per come accertato in fatto, integravano una trasformazione con incremento di superfici, volumetrie e carichi, riconducibile alla disciplina dell'art. 1127 c.c. comma 2 e alle norme tecniche antisismiche. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati l'istanza istruttoria e il provvedimento di diniego.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per il primo motivo, ma le censure sono state ritenute manifestamente infondate; il vizio prospettato non incideva sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per il secondo e il terzo motivo; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 1127 c.c.
Le norme antisismiche sono considerate integrative dell'art. 1127, comma 2, c.c.; la loro inosservanza fa presumere la pericolosità della sopraelevazione e l'autore della nuova fabbrica deve provare l'idoneità statica anche della struttura sottostante. Il richiamo al comma 3 è stato reputato non decisivo rispetto alla tutela civilistica riconosciuta.
artt. 872 ss. c.c.
Le violazioni urbanistiche e antisismiche possono rilevare sul piano civilistico quale tutela della proprietà, indipendentemente dalla regolarità amministrativa del titolo edilizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.M. n. 55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La regolarità o sanatoria amministrativa di un intervento edilizio non esclude, di per sé, la responsabilità o l'illiceità sul piano civilistico quando l'opera violi norme poste a tutela dei diritti dei terzi o della sicurezza statica dell'edificio.
- Le norme antisismiche applicabili alla sopraelevazione integrano l'art. 1127, comma 2, c.c.; la loro violazione comporta una presunzione di pericolosità che può essere superata solo dalla prova, a carico di chi esegue la nuova fabbrica, dell'idoneità sismica non solo della sopraelevazione ma anche della struttura sottostante.
- Quando un intervento edilizio incrementa superfici, volumetrie e carichi modificando l'organismo edilizio, può essere qualificato come nuova fabbrica/sopraelevazione rilevante ai sensi dell'art. 1127 c.c., con conseguente divieto se compromette l'equilibrio statico dell'edificio.
- In cassazione, la censura sulla motivazione è inammissibile se non rispetta il requisito di autosufficienza e non indica specificamente gli atti processuali e i provvedimenti su cui si fonda.
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