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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27010/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società cessionaria, che aveva acquistato i crediti di una congregazione religiosa proprietaria di un ospedale classificato privato, agiva per ottenere il pagamento di oltre 25 milioni di euro per prestazioni sanitarie rese negli anni 2008-2009 in regime di accreditamento/convenzione con il servizio sanitario nazionale. Sosteneva che il credito fosse dovuto in via principale dalla Regione, in subordine dalla ASL, o da entrambe in solido. Le resistenti contestavano legittimazione attiva e passiva e, soprattutto, la debenza dei crediti per essere prestazioni 'extra budget', cioè rese oltre i tetti di spesa annualmente fissati. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello, ritenuta meramente adesiva e per relationem; 2) violazione della normativa sanitaria storica e sopravvenuta, assumendo che gli ospedali classificati privati fossero equiparati alle strutture pubbliche e quindi non soggetti ai limiti di spesa per il 2008-2009, anche per mancata piena attuazione regionale degli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. 502/1992; 3) violazione dell'art. 2041 c.c., poiché le prestazioni oltre budget avrebbero comunque arricchito la pubblica amministrazione e dovuto essere indennizzate; 4) nuovamente motivazione apparente sul tema dell'imputazione dei pagamenti, sostenendo che i mandati di pagamento e il sistema regionale di centralizzazione non consentissero di ritenere l'imputazione effettuata dal debitore; 5) violazione dell'art. 1193 c.c., dei criteri di interpretazione degli atti amministrativi, dell'art. 97 Cost. e dell'onere della prova, perché l'imputazione dei pagamenti sarebbe stata differita e non riferibile ai singoli mandati, così da non escludere la diversa imputazione invocata dalla creditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva svolto una motivazione autonoma, ancorché richiamando precedenti di legittimità, senza limitarsi a una mera adesione apodittica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo ex art. 360-bis c.p.c., rilevando che la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato secondo cui gli ospedali classificati restano strutture privatistiche, sono assoggettabili ai tetti di spesa e, per il 2009, il regime del budget è cogente; per il 2008 il limite risultava da provvedimento amministrativo non impugnato e comunque opponibile, sicché il giudice ordinario non poteva disapplicarlo quando elemento costitutivo della fattispecie. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché l'arricchimento senza causa è escluso nei casi di 'arricchimento imposto': la comunicazione del tetto di spesa manifesta la contrarietà dell'ente pubblico a prestazioni ulteriori, rendendo inammissibile l'azione ex art. 2041 c.c. Ha trattato congiuntamente quarto e quinto motivo, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati, poiché la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che, se l'imputazione del pagamento è effettuata dal debitore, il creditore non può modificarla ex art. 1193 c.c.; le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente in favore di entrambe le resistenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato per censurare la motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • L. 12 febbraio 1968, n. 132

    richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo in materia di strutture sanitarie

  • d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in materia sanitaria

  • L. 23 dicembre 1978, n. 833

    richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo in materia sanitaria

  • art. 25 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in materia sanitaria

  • art. 1, comma 18, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come base della disciplina delle strutture sanitarie

  • art. 4, comma 12, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come base della disciplina delle strutture sanitarie

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte lo considera nel quadro degli accordi e dei limiti di spesa

  • art. 1 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di sistema sanitario

  • art. 13 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di sistema sanitario

  • art. 79 d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte afferma la opponibilità dei tetti di spesa per il 2009

  • art. 2041 c.c.

    la Corte ribadisce che l'azione di arricchimento è preclusa quando l'arricchimento della P.A. sia 'imposto', ossia derivante da prestazioni rese oltre il budget comunicato

  • art. 1193 c.c.

    se l'imputazione è compiuta dal debitore, il creditore non può modificarla; la censura che mira a contestare la valutazione del fatto è inammissibile in cassazione

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione degli atti amministrativi, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 97 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno del principio di buon andamento della P.A., senza esito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ritiene la censura in sostanza volta a una rivalutazione del merito

  • art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E

    richiamato nel quadro della disapplicazione dell'atto amministrativo; la Corte esclude che ricorrano i presupposti per la disapplicazione del provvedimento di budget

  • art. 360-bis c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibili i motivi contrastanti con la giurisprudenza consolidata senza argomenti per mutarla

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato

Massime di principio

  • Gli ospedali classificati privati, pur equiparati alle strutture pubbliche ai fini della programmazione della rete sanitaria, conservano natura privatistica e possono essere assoggettati ai tetti di spesa fissati dall'amministrazione sanitaria.
  • In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie, il limite di budget costituisce un fatto impeditivo della pretesa al pagamento quando sia stato legittimamente determinato e sia opponibile alla struttura accreditata; il giudice ordinario non può disapplicare il relativo provvedimento amministrativo se esso integra elemento costitutivo della fattispecie.
  • Per le prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa, l'azione di arricchimento senza causa è preclusa quando l'arricchimento della pubblica amministrazione sia 'imposto', cioè conseguenza di prestazioni effettuate in contrasto con la contrarietà manifestata dall'ente tramite la fissazione del budget.
  • Se il debitore ha imputato il pagamento a uno specifico debito, il creditore non può unilateralmente attribuire il pagamento ad altra obbligazione; in cassazione non è deducibile, sotto veste di violazione di legge, una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali.
  • La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il giudice dimostri di avere esaminato le censure e di avere prestato adesione consapevole alla decisione di primo grado, non essendo necessario confutare puntualmente ogni argomento difensivo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaArricchimento senza causaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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