Cassazione Civile, Ordinanza n. 27021/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio di appello per mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione dell'appello nei confronti dell'ente impositore entro il termine assegnato. Deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 156, 307 e 310 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente imposto la rinnovazione della notifica a Roma Capitale perché aveva ritenuto, in modo inesatto, che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica derivasse dall'IPA anziché dal REGINDE. Aggiungeva che la notifica dell'atto introduttivo di primo grado era stata eseguita al medesimo indirizzo e che l'ente si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso difettasse di autosufficienza ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riportato il contenuto dell'ordinanza del 13.12.2021, necessaria per comprendere il senso dell'ordine di rinnovazione della notifica e, quindi, per valutare le censure. La Corte ha richiamato la funzione dell'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per cassazione e ha rilevato che l'omissione impediva la comprensione delle doglianze. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione della Corte sul punto.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione della Corte sul punto.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione della Corte sul punto.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma elaborazione della Corte sul punto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal ricorrente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte lo applica nel senso che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, un'esposizione sommaria dei fatti di causa completa e autosufficiente, tale da consentire la comprensione dell'origine e dell'oggetto della controversia senza ricorso ad elementi esterni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in via conseguenziale per la determinazione dell'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere completa e autosufficiente: il ricorrente deve fornire alla Corte gli elementi indispensabili per comprendere la vicenda processuale, le difese delle parti e il contenuto dei provvedimenti impugnati.
- L'omessa trascrizione o allegazione del contenuto del provvedimento presupposto o comunque decisivo per la comprensione del motivo rende il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata: le censure devono essere specifiche, riferite a vizi di legittimità tipizzati e sorrette da una ricostruzione fattuale sufficiente a consentirne la valutazione.
- La verifica del requisito di autosufficienza non risponde a formalismo, ma alla necessità di permettere alla Corte di legittimità di conoscere dall'atto introduttivo l'origine, l'oggetto e lo svolgimento della controversia senza attingere aliunde.
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