Cassazione Civile, Ordinanza n. 30062/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari ubicate in una microzona comunale, aveva rideterminato la classe e la rendita catastale dell'immobile del contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, in ragione del significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990, dei principi generali sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non adeguata la motivazione dell'atto di riclassamento. La questione centrale riguarda il contenuto motivazionale necessario negli atti di revisione parziale del classamento in procedimenti "di massa" fondati sulle microzone.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione dell'atto di riclassamento, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, nei casi di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'atto deve indicare in modo concreto e specifico gli elementi che, nella singola microzona e con riguardo alla singola unità immobiliare, hanno inciso sul diverso classamento. Non è sufficiente il mero richiamo al dato astratto dello scostamento tra valori medi, né alla trasformazione urbana o alle caratteristiche della microzona in termini generici. La motivazione non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione, né la possibilità di difesa del contribuente sana il difetto motivazionale ex ante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
La revisione del classamento in microzona è legittima solo se il provvedimento è sorretto da motivazione concreta sugli elementi che, in fatto, incidono sul classamento della singola unità immobiliare.
Richiamato come fonte degli obblighi di motivazione degli atti tributari, applicabile anche agli atti catastali.
Richiamato quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Invocato nel ricorso, ma la Corte non vi attribuisce un autonomo rilievo decisivo rispetto al vizio di motivazione dell'atto.
Indicato come parametro per individuare gli elementi concreti rilevanti per il classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.
art. 1-bis d.l. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016
Richiamato quale norma di sostituzione dell'art. 380 bis c.p.c. ai fini del procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato perché la soccombenza riguarda una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'amministrazione deve motivare l'atto in modo rigoroso e specifico, indicando gli elementi concreti che, nella microzona e nella singola unità immobiliare, giustificano la variazione di classe e rendita.
- Il mero richiamo al significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali, o a formule generiche sulla trasformazione urbana della microzona, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale dell'atto catastale.
- La legittimità della riclassificazione non può essere affermata in via presuntiva né integrata successivamente in giudizio: la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere ex ante le ragioni del provvedimento e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
- Nella revisione per microzone, la valutazione deve tenere distinti i fattori generali della microzona e i fattori specifici della singola unità immobiliare, poiché non tutti gli immobili della stessa zona possono essere automaticamente ricollocati nella medesima classe.
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