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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34956/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del pensionato, delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà previsto dall’art. 22 del regolamento del regime previdenziale della Cassa, con domanda di accertamento della loro illegittimità e di restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale decorrente dai singoli ratei. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato il gravame della Cassa, ritenendo illegittimo il contributo e applicabile la prescrizione decennale. In Cassazione la Cassa ha dedotto, con il primo motivo, la legittimità del contributo di solidarietà e la possibilità per la Cassa di adottarlo alla luce della disciplina delle casse privatizzate, del principio del pro rata, delle modifiche normative succedutesi nel tempo e della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016; ha inoltre sostenuto che la prestazione non fosse soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost. Con il secondo motivo ha contestato il regime della prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale speciale e non quella decennale, anche richiamando l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione della Corte territoriale era conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, che considera illegittimo il contributo straordinario di solidarietà applicato sui trattamenti pensionistici già liquidati, in quanto estraneo ai limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa e privo di copertura legislativa, oltre che riconducibile a prestazione patrimoniale imposta soggetta all’art. 23 Cost. Ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, ribadendo che le norme sulla prescrizione quinquennale richiamate presuppongono un credito liquido ed esigibile; quando è contestato l’ammontare della pensione per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione e alla ripetizione segue la prescrizione ordinaria decennale. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso per tardività. La Corte non ha liquidato spese di lite e ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    La previsione regolamentare non può introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, perché esula dai limiti dell’autonomia regolamentare degli enti privatizzati.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    L’autonomia delle casse privatizzate è circoscritta ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico indicati dalla norma; non consente di istituire una trattenuta straordinaria sui ratei già liquidati.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Anche nel testo modificato non viene riconosciuto alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, perché l’intervento resta incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    La norma di interpretazione autentica richiede che gli atti degli enti previdenziali siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine; tale requisito non ricorre per un contributo provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011

    La disposizione riguarda misure finalizzate all’equilibrio finanziario di lungo termine e non legittima il contributo straordinario di solidarietà in esame.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà viene ricondotto a prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; la sua istituzione per via regolamentare è quindi illegittima.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    La prescrizione quinquennale ivi prevista presuppone un credito liquido ed esigibile; non si applica quando è controversa la stessa misura della pensione per effetto di trattenute illegittime.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione breve per le prestazioni periodiche opera solo se il credito è liquido ed esigibile; in caso di contestazione dell’ammontare del trattamento, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto alla riliquidazione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale quando non ricorrono i presupposti per la prescrizione breve.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    La norma riguarda la riliquidazione della pensione e non il caso dell’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché contrari a giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi contrastano con l’orientamento consolidato della Corte di cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per dichiarare tardivo il controricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione in conformità alla proposta non accettata consente l’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in presenza dei presupposti previsti dalla definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem le motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonte regolamentare, un contributo di solidarietà applicato a trattamenti pensionistici già liquidati, perché tale intervento esula dai limiti dell’autonomia riconosciuta dalla legge e integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge.
  • Le norme che consentono agli enti previdenziali misure per l’equilibrio finanziario di lungo termine non giustificano contributi provvisori e temporalmente limitati sui ratei pensionistici già determinati, se la misura non incide sui criteri di calcolo della pensione ma opera come trattenuta autonoma.
  • La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è contestato l’ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime, la domanda di riliquidazione e restituzione segue la prescrizione ordinaria decennale.
  • La disposizione processuale sulla riliquidazione della pensione non si estende automaticamente alle ipotesi di indebito prelievo derivante da misure patrimoniali illegittime, che restano disciplinate dalle regole ordinarie sull’azione di ripetizione e sulla prescrizione.

Come è indicizzato

MateriePensioniPrescrizioneRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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