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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23422/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate da una cassa professionale sulle pensioni erogate a un iscritto, trattenute qualificate come contributo di solidarietà applicato ai ratei di pensione nel decennio anteriore alla domanda giudiziale. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute e la declaratoria di illegittimità delle trattenute; i giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo che la cassa non fosse legittimata a imporre il contributo in assenza di una specifica base legislativa e che la pretesa restitutoria non fosse prescritta, con decorrenza degli interessi dalle singole trattenute. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e delle disposizioni costituzionali, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché adottato in base alla normativa sopravvenuta e agli atti regolamentari interni; (2) ha invocato la legittimità della misura almeno per il periodo successivo al 2011; (3) ha insistito sull'applicabilità almeno per il biennio 2012-2013; (4) ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo la prescrizione quinquennale delle somme trattenute; (5) ha censurato la decorrenza degli interessi, assumendo che dovessero decorrere non dalle trattenute ma dalla domanda di restituzione o dal mancato accoglimento della richiesta da parte della cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi riproponessero questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cassa professionale non può istituire con regolamento un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché una simile trattenuta integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge; inoltre, le norme richiamate dalla ricorrente sull'autonomia regolamentare e sulla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo periodo non sono riferibili a una misura straordinaria e temporanea come quella in esame. Ha inoltre confermato che, quando è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico per l'applicazione di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione è soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale, poiché la prescrizione breve presuppone un credito liquido ed esigibile; ha infine ribadito che sugli importi indebitamente trattenuti spettano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino al pagamento effettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre che al compenso del difensore del controricorrente ammesso al patrocinio/avente diritto secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati consente interventi solo sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    la novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, risultando compatibile solo con interventi sui criteri di calcolo della prestazione.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    la norma di interpretazione autentica condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione dell'equilibrio finanziario di lungo periodo, requisito ritenuto estraneo a una trattenuta straordinaria e temporanea.

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiede interventi strutturali e finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine; non copre contributi di solidarietà straordinari e limitati nel tempo.

  • artt. 2, 3, 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e dunque soggetta a riserva di legge.

  • art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia degli enti privatizzati, ma ritenuto non decisivo per legittimare la trattenuta.

  • art. 2, art. 9 e art. 32 dello Statuto della Cassa

    norme statutarie invocate per giustificare il contributo, ma non idonee a superare la riserva di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi un diverso esito.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile; non si applica quando è controversa la stessa quantificazione del trattamento pensionistico a seguito di trattenute illegittime.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale alla domanda di riliquidazione degli importi trattenuti illegittimamente.

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    richiede anch'essa liquidità ed esigibilità del credito, incompatibili con la controversia in esame.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione; non incide sul principio affermato dalla Corte circa la prescrizione decennale.

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 16, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412

    richiamato per la decorrenza degli interessi, ma la Corte ribadisce che gli interessi decorrono dalla data dei prelievi indebiti.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di interessi moratori; la Corte applica invece il criterio della decorrenza dalla maturazione del diritto alla restituzione.

  • art. 2033 c.c.

    la ripetizione dell'indebito produce interessi dalla data in cui si sono verificati i prelievi indebiti, secondo l'orientamento seguito dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata consente la decisione camerale e il richiamo al regime sanzionatorio.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere delegato componente del collegio.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato solo per escludere ragioni di incompatibilità del collegio.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato quale base per la condanna a una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende in caso di definizione conforme alla proposta non accettata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per i presupposti del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con propri regolamenti un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché una simile pretesa integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge dell'art. 23 Cost.
  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali è circoscritta agli interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e alle misure strutturali finalizzate all'equilibrio finanziario di lungo periodo; essa non copre misure straordinarie e temporanee di prelievo su pensioni già in godimento.
  • Quando si contesta l'ammontare della prestazione pensionistica per effetto di una trattenuta illegittima, la pretesa di riliquidazione è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, mentre la prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile già posto a disposizione dell'assicurato.
  • In tema di ripetizione di trattenute pensionistiche indebite, gli interessi legali decorrono dalla data in cui il credito alla restituzione matura, coincidente con i prelievi indebiti, fino all'effettivo pagamento, poiché accessori e capitale formano un'unica prestazione previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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