Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23431/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente con qualifica di infermiera aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'adibizione a mansioni inferiori sin dal 1° luglio 1990, con ordine di reintegro nelle mansioni proprie e condanna al risarcimento del danno da demansionamento. In appello, però, la domanda era stata rigettata: la Corte territoriale aveva ritenuto provato lo svolgimento stabile anche di mansioni tipiche di O.S.S. e O.T.A., ma aveva escluso che tali mansioni fossero prevalenti rispetto a quelle infermieristiche, evidenziando inoltre una carenza di allegazione sul rapporto quantitativo e temporale tra attività inferiori e attività proprie dell'inquadramento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2103 c.c., 52 d.lgs. 165/2001, 414 n. 4, 115 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato le allegazioni sulla prevalenza delle mansioni dequalificanti; (2) violazione degli artt. 2103 c.c., 52 d.lgs. 165/2001 e della disciplina contrattuale del comparto sanità, oltre al D.M. 739/1994, per avere ritenuto che attività come alimentazione, igiene, movimentazione e trasferimenti del paziente fossero complementari alla professione infermieristica anziché proprie degli O.S.S.; (3) violazione dell'art. 49 del codice deontologico dell'infermiere, assumendo che l'adibizione continuativa a mansioni inferiori sarebbe consentita solo in casi eccezionali. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non già sulla natura astratta delle mansioni, ma sulla mancata prova della loro prevalenza rispetto a quelle infermieristiche; ha inoltre osservato che il richiamo al codice deontologico costituiva una ratio aggiuntiva e che, comunque, la violazione di tale codice non è denunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non attaccassero specificamente la ratio decidendi della sentenza d'appello, cioè l'accertamento in fatto della mancata prevalenza delle mansioni inferiori rispetto a quelle infermieristiche, svolte in contemporanea e ritenute comunque compatibili o complementari. Il terzo motivo è stato ugualmente dichiarato inammissibile perché il riferimento al codice deontologico era solo una ratio ulteriore e, in ogni caso, la sua violazione non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore dell'azienda sanitaria, e sono stati richiamati anche i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato come norma sul divieto di demansionamento; la sua violazione non è stata ravvisata perché la Corte d'appello aveva escluso la prevalenza delle mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    Richiamato quale disciplina del pubblico impiego sul corretto adibimento alle mansioni; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 414, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la necessaria specificità delle allegazioni introduttive; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con l'accertamento compiuto in appello.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; non è stato comunque superato il rilievo della mancata specifica censura della ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per asserita omissione di pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva il fondamento effettivo della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro delle censure di violazione di legge; la Corte ha affermato che la violazione del codice deontologico non è deducibile ex questa norma.

  • art. 49 del codice deontologico dell'infermiere

    "nell’interesse primario degli assistiti compensa le carenze ed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nelle strutture in cui opera"

    Il richiamo del giudice di merito a tale disposizione è stato qualificato come ratio ulteriore; in ogni caso, la sua asserita violazione non è denunciabile come violazione di legge in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata; è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza.
  • Quando la sentenza di merito fonda il rigetto della domanda sulla mancata prova della prevalenza, in senso quantitativo e temporale, di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica, il ricorso deve aggredire proprio tale accertamento, e non limitarsi a contestare in astratto la qualificazione di singole attività.
  • In materia di demansionamento, la mera allegazione dello svolgimento di mansioni inferiori in parallelo ad altre mansioni compatibili con l'inquadramento non basta, se non è dimostrato che le prime abbiano assunto carattere prevalente e sostitutivo delle seconde.
  • Una disposizione del codice deontologico professionale richiamata dal giudice di merito come argomento aggiuntivo non assume, di regola, autonoma decisività se resta ferma la ratio principale della decisione; inoltre la sua violazione non è necessariamente denunciabile come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.