Cassazione Civile, Ordinanza n. 23431/2025 del 17/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente con qualifica di infermiera aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'adibizione a mansioni inferiori sin dal 1° luglio 1990, con ordine di reintegro nelle mansioni proprie e condanna al risarcimento del danno da demansionamento. In appello, però, la domanda era stata rigettata: la Corte territoriale aveva ritenuto provato lo svolgimento stabile anche di mansioni tipiche di O.S.S. e O.T.A., ma aveva escluso che tali mansioni fossero prevalenti rispetto a quelle infermieristiche, evidenziando inoltre una carenza di allegazione sul rapporto quantitativo e temporale tra attività inferiori e attività proprie dell'inquadramento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2103 c.c., 52 d.lgs. 165/2001, 414 n. 4, 115 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato le allegazioni sulla prevalenza delle mansioni dequalificanti; (2) violazione degli artt. 2103 c.c., 52 d.lgs. 165/2001 e della disciplina contrattuale del comparto sanità, oltre al D.M. 739/1994, per avere ritenuto che attività come alimentazione, igiene, movimentazione e trasferimenti del paziente fossero complementari alla professione infermieristica anziché proprie degli O.S.S.; (3) violazione dell'art. 49 del codice deontologico dell'infermiere, assumendo che l'adibizione continuativa a mansioni inferiori sarebbe consentita solo in casi eccezionali. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non già sulla natura astratta delle mansioni, ma sulla mancata prova della loro prevalenza rispetto a quelle infermieristiche; ha inoltre osservato che il richiamo al codice deontologico costituiva una ratio aggiuntiva e che, comunque, la violazione di tale codice non è denunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non attaccassero specificamente la ratio decidendi della sentenza d'appello, cioè l'accertamento in fatto della mancata prevalenza delle mansioni inferiori rispetto a quelle infermieristiche, svolte in contemporanea e ritenute comunque compatibili o complementari. Il terzo motivo è stato ugualmente dichiarato inammissibile perché il riferimento al codice deontologico era solo una ratio ulteriore e, in ogni caso, la sua violazione non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore dell'azienda sanitaria, e sono stati richiamati anche i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Richiamato come norma sul divieto di demansionamento; la sua violazione non è stata ravvisata perché la Corte d'appello aveva escluso la prevalenza delle mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica.
art. 52 d.lgs. 165/2001
Richiamato quale disciplina del pubblico impiego sul corretto adibimento alle mansioni; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 414, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la necessaria specificità delle allegazioni introduttive; la Corte ha ritenuto che la censura non si confrontasse con l'accertamento compiuto in appello.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; non è stato comunque superato il rilievo della mancata specifica censura della ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita omissione di pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva il fondamento effettivo della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro delle censure di violazione di legge; la Corte ha affermato che la violazione del codice deontologico non è deducibile ex questa norma.
art. 49 del codice deontologico dell'infermiere
"nell’interesse primario degli assistiti compensa le carenze ed i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nelle strutture in cui opera"
Il richiamo del giudice di merito a tale disposizione è stato qualificato come ratio ulteriore; in ogni caso, la sua asserita violazione non è denunciabile come violazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferito alla decisione impugnata; è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza.
- Quando la sentenza di merito fonda il rigetto della domanda sulla mancata prova della prevalenza, in senso quantitativo e temporale, di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica, il ricorso deve aggredire proprio tale accertamento, e non limitarsi a contestare in astratto la qualificazione di singole attività.
- In materia di demansionamento, la mera allegazione dello svolgimento di mansioni inferiori in parallelo ad altre mansioni compatibili con l'inquadramento non basta, se non è dimostrato che le prime abbiano assunto carattere prevalente e sostitutivo delle seconde.
- Una disposizione del codice deontologico professionale richiamata dal giudice di merito come argomento aggiuntivo non assume, di regola, autonoma decisività se resta ferma la ratio principale della decisione; inoltre la sua violazione non è necessariamente denunciabile come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
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