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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23420/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce da trattenute operate, a partire dal 2009, dalla Cassa su ratei di pensione a titolo di contributo di solidarietà. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità delle trattenute e di conseguente riliquidazione/restituzione delle somme. La Cassa ricorreva per cassazione con quattro motivi: (1) denunciava la violazione della disciplina che attribuisce autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati e delle norme di legge richiamate, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimamente introdotto dal proprio regolamento e dalle delibere interne; (2) deduceva che il contributo fosse comunque legittimo almeno dal 2011 in forza della disciplina sopravvenuta; (3) sosteneva l’applicabilità della misura almeno per il biennio 2012-2013; (4) contestava il rigetto dell’eccezione di prescrizione, invocando la prescrizione quinquennale delle somme trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché contrastanti con un orientamento giurisprudenziale consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire, con regolamento o delibera, un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; le norme invocate dalla Cassa non legittimano tale prelievo, né il richiamo all’esigenza di equilibrio finanziario di lungo periodo vale per una misura straordinaria e temporanea. È stato dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la prescrizione quinquennale opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controversa la stessa misura della pensione al netto o al lordo del contributo illegittimamente trattenuto, il diritto alla riliquidazione resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Non essendosi costituito l’intimato, non sono state liquidate spese di lite; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    limita l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    la novella non attribuisce alla Cassa il potere di introdurre un contributo di solidarietà, perché resta incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    norma di interpretazione autentica riferita a provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine; non copre il contributo straordinario di solidarietà

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214

    riguarda interventi strutturali volti a garantire l’equilibrio finanziario di lungo termine; non legittima un prelievo straordinario e temporaneo su pensioni già liquidate

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta e richiede riserva di legge

  • artt. 2, 3, 23 Cost.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della legittimità della misura, ma non ritenuti idonei a superare il principio di riserva di legge

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le censure della ricorrente, senza esito favorevole

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale delle doglianze di violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibili i motivi contrastanti con un orientamento consolidato e privi di argomenti idonei a mutarlo

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito; non si applica quando sia controversa la stessa misura del trattamento

  • art. 2946 c.c.

    si applica in via ordinaria al diritto alla riliquidazione degli importi quando è in contestazione l’ammontare della pensione

  • art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21

    anch’essa presuppone liquidità ed esigibilità del credito, quindi non giova alla tesi della prescrizione quinquennale nel caso concreto

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    riguarda la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima

  • art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935

    richiamato in tema di prescrizione quinquennale, ma subordinato alla liquidità ed esigibilità del credito

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta non accettata comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal rito camerale

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con regolamento o delibera un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché una simile trattenuta integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.
  • L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati opera solo nei limiti segnati dalla legge e non consente interventi che esorbitino dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico o che incidano ex post su pensioni già quantificate.
  • Le norme che richiamano l’esigenza di equilibrio finanziario di lungo periodo legittimano misure strutturali e non un prelievo straordinario, provvisorio e temporalmente limitato come il contributo di solidarietà.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei o delle somme previdenziali presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l’ammontare del trattamento e si chiede la riliquidazione, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le norme speciali sulla prescrizione delle prestazioni previdenziali non si applicano automaticamente alle azioni di ripetizione o riliquidazione fondate sull’illegittimità di trattenute patrimoniali, quando la controversia riguarda il quantum della pensione e non il mero mancato pagamento di ratei già determinati.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre censure incompatibili con un orientamento consolidato senza fornire argomenti nuovi idonei a prospettarne un mutamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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