Cassazione Civile, Ordinanza n. 23418/2025 del 17/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di addebito emessi dall'INPS per contributi dovuti alla Gestione commercianti. Il ricorrente ha contestato la pretesa contributiva, deducendo l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione, la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione. In fatto, egli risultava iscritto dal gennaio 2015 alla Gestione commercianti in ragione della qualità di socio d'opera e socio accomandatario di una s.a.s. operante nel settore immobiliare; partecipava inoltre ad altre società di persone. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo, valorizzando l'abitualità e prevalenza dell'attività svolta e affermando che, per i soggetti iscritti alla gestione commercianti, la contribuzione va parametrata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di persone anche se queste svolgono mera locazione immobiliare. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 202 e ss., L. n. 662/1996 e dell'art. 3-bis D.L. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992, sostenendo che mancasse la prova della partecipazione personale con carattere di abitualità e prevalenza, che la mera iscrizione alla gestione non fosse sufficiente, che l'attività della società non fosse commerciale e che la sentenza d'appello fosse nulla per difetto assoluto o apparenza di motivazione. L'INPS ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito in presenza di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse accertato in fatto il carattere di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente nella società, accertamento non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente o la nullità della sentenza, osservando che la decisione di merito era sufficientemente argomentata. Sul piano di diritto, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'obbligo contributivo va rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di persone, e che rileva, ai fini dell'iscrizione, la partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto le censure inidonee a scalfire la decisione di merito e, in sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata adottata in coerenza con la proposta accelerata di definizione del giudizio, non accettata dal ricorrente.
art. 1, commi 202 e 203, L. n. 662 del 1996
La Corte lo richiama quale disciplina dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti, subordinato alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e agli altri requisiti normativi.
art. 3-bis D.L. n. 384 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992
Il contributo dovuto è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.
art. 1, L. n. 233 del 1990
È richiamato per il raffronto con la disciplina previgente, superata dalla previsione del 1992 sul rapporto alla totalità dei redditi d'impresa.
art. 55 TUIR
È utilizzato per distinguere i redditi d'impresa dai redditi di capitale ai fini della determinazione della base contributiva.
art. 6, comma 3, TUIR
Per le società di persone opera il principio di trasparenza fiscale, per cui i redditi delle società sono considerati redditi d'impresa.
art. 29, comma 1, L. n. 160 del 1975
È richiamato, nel testo riformulato, come fonte dei requisiti per l'iscrizione degli esercenti attività commerciali.
art. 2, L. n. 1397 del 1960
È richiamato per il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione grava sui soci di società in nome collettivo e sugli accomandatari di s.a.s. se partecipano personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al "minimo costituzionale".
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte chiarisce che il vizio rileva solo nelle ipotesi estreme di mancanza o apparenza della motivazione, non ravvisate nel caso concreto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999
Richiamato nel riepilogo della vicenda per escludere la maturazione della decadenza nella fase di merito.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna sanzionatoria in favore della controparte e della Cassa delle Ammende per la definizione del giudizio conforme a proposta accelerata non accolta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'obbligo contributivo non si limita ai redditi derivanti dall'attività che ha dato origine all'iscrizione, ma si estende alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF nell'anno di riferimento.
- Ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, il presupposto decisivo è la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; tale accertamento è di merito e non può essere sovvertito in cassazione se adeguatamente motivato.
- La mera iscrizione alla gestione o la sola qualità di socio non bastano, da sole, a fondare o escludere l'obbligo contributivo: occorre verificare la concreta attività lavorativa svolta e le sue modalità.
- Per le società di persone, il regime di trasparenza fiscale consente di considerare redditi d'impresa anche quelli derivanti dalla partecipazione societaria, mentre restano esclusi dalla base contributiva i meri redditi di capitale.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti del minimo costituzionale.
- Quando il ricorso in cassazione mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale già scrutinato nei gradi di merito, esso è inammissibile.
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