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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore, già operaio stagionale alle dipendenze della Regione Puglia e poi transitato e stabilizzato presso l'ARIF, aveva chiesto il riconoscimento dell'inquadramento nel 5° livello retributivo del CCNL di categoria per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente pagamento delle differenze retributive rispetto al 4° livello, sostenendo di avere svolto mansioni di autista di mezzi speciali antincendio rientranti nel livello superiore. La Corte d'appello aveva accolto la domanda valorizzando la disciplina della legge regionale istitutiva dell'ARIF e le clausole del CCNL/CIRL che attribuivano il superiore inquadramento per lo svolgimento di mansioni superiori. L'ARIF ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione della legge regionale e del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il rapporto fosse di pubblico impiego con applicazione del divieto di inquadramento superiore per mansioni svolte di fatto ex art. 52; 2) erronea applicazione dell'art. 12 L.R. Puglia n. 3/2010, per l'avvenuta abrogazione dei commi richiamati; 3) violazione delle norme sul pubblico impiego privatizzato, assumendo che il contratto collettivo privatistico non potesse derogare alla disciplina inderogabile statale e non potesse fondare l'acquisizione della qualifica superiore per mansioni superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi dell'ARIF, richiamando un precedente recente e affermando che, pur in presenza del rinvio della legge regionale al CCNL di diritto privato per gli operai dell'ente, resta applicabile la disciplina generale del pubblico impiego privatizzato in quanto il rapporto è con un ente pubblico non economico. Ne consegue che la previsione contrattuale o regionale che consenta l'acquisizione automatica dell'inquadramento superiore per effetto delle mansioni di fatto svolte non può operare, perché contrastante con l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e con l'assetto programmatorio delle dotazioni organiche e dei fabbisogni pubblici. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame uniformandosi ai principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 12 L.R. Puglia n. 3/2010

    commi 3, 4 e 5; comma 2, lett. b); comma 1

    Per gli operai stagionali trasferiti e stabilizzati presso ARIF il rinvio al CCNL privatistico riguarda qualifiche, mansioni e trattamento economico, ma non consente di derogare ai principi inderogabili del pubblico impiego privatizzato in tema di inquadramento superiore per mansioni svolte di fatto.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Preclude l'acquisizione del superiore inquadramento in base al mero svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato; la norma va letta in coordinamento con la disciplina su fabbisogni, dotazioni organiche e sostenibilità finanziaria.

  • art. 1 d.lgs. n. 165/2001

    Le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali della disciplina del pubblico impiego e vincolano anche le amministrazioni regionali.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale norma del sistema del pubblico impiego privatizzato che contribuisce al quadro inderogabile della disciplina statale.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in coordinamento con le altre norme del pubblico impiego privatizzato sul sistema contrattuale.

  • art. 40-bis d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come parte del sistema che regola la programmazione e la sostenibilità della contrattazione e dell'organizzazione del personale pubblico.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato rientra nella materia ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale; le Regioni non possono alterarne le regole fondamentali.

  • art. 36 Cost.

    Invocato nel giudizio di merito dal lavoratore a sostegno della pretesa retributiva, ma non accolto nel risultato finale.

  • art. 8 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

    Richiamato dalla Corte d'appello per fondare l'attribuzione del quinto livello in caso di svolgimento di mansioni superiori; la Cassazione ne limita l'operatività nei confronti del pubblico impiego privatizzato.

  • art. 11 CIRL Puglia

    Indicato dalla Corte territoriale come fonte che collocava le mansioni di autista di mezzi antincendio nel superiore quinto livello.

  • art. 7-bis d.l. n. 120/2021 conv. in L. n. 155/2021

    Richiamato come conferma normativa dell'assetto che consente l'applicazione di contratti collettivi di diritto privato nel settore, ma entro i limiti di spesa e dei vincoli finanziari delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità al precedente di legittimità richiamato in motivazione.

Massime di principio

  • Nel lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, il rinvio di una legge regionale a un contratto collettivo di diritto privato non elimina l'applicazione dei principi inderogabili del pubblico impiego privatizzato.
  • L'inquadramento superiore per effetto dello svolgimento di mansioni superiori non può essere riconosciuto quando contrasti con l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e con il sistema di programmazione delle dotazioni organiche e dei fabbisogni del personale pubblico.
  • Le Regioni non possono disciplinare, in materia di ordinamento civile, aspetti del rapporto di lavoro pubblico che incidano sulle regole fondamentali del rapporto, riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
  • Quando la legge speciale applicabile al personale operaio di un ente pubblico richiama la contrattazione collettiva privatistica, tale richiamo va interpretato in modo coerente con il sistema generale del pubblico impiego, limitandosi a qualifiche, mansioni e trattamento economico, ma non fino a consentire automatismi di progressione di carriera vietati dalla disciplina statale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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