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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16173/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto in primo grado la declaratoria di illegittimità del contratto di collaborazione occasionale/progetto intercorso con una società sanitaria a partecipazione pubblica e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 4 luglio 2009, con reintegrazione e pagamento delle retribuzioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, la società aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva escluso la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenendo che per una società a partecipazione pubblica il reclutamento del personale dovesse avvenire con procedure selettive improntate a trasparenza e imparzialità; tuttavia aveva riconosciuto al lavoratore un risarcimento del danno, applicando l'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 parametrato all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, qualificandolo come danno comunitario. Il lavoratore ha proposto ricorso principale deducendo: a) violazione del giudicato interno in ordine al tema della successione ex art. 2112 c.c. tra precedente gestore e società convenuta; b) erronea esclusione della natura privatistica della società e, quindi, della possibilità di conversione del rapporto. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo: a) l'inapplicabilità del contratto di collaborazione a progetto alle società a partecipazione pubblica; b) la mancata prova della subordinazione; c) l'erroneità dell'applicazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, trattandosi di un unico contratto breve e non di reiterazione abusiva di contratti a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e accolto il ricorso incidentale della società limitatamente al profilo risarcitorio. Ha ritenuto infondata la censura sul giudicato interno perché sul tema della successione non vi era stata una statuizione definitiva idonea a formare giudicato. Ha altresì confermato che, per una società in house o a partecipazione pubblica, non è consentita la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha invece accolto la censura della società relativa al risarcimento: l'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 non è applicabile quando l'illegittimità riguarda un unico contratto e non una reiterazione abusiva di contratti a termine; pertanto ha cassato la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha respinto anche la domanda risarcitoria originaria del lavoratore. Le spese di merito sono state compensate; il lavoratore è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per escludere la formazione del giudicato interno sul tema non deciso in modo definitivo dal primo giudice.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 324 c.p.c. per sostenere la preclusione sul punto del fenomeno successorio, ma la Corte ha negato che vi fosse un capo passato in giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di punti decisivi della controversia.

  • art. 2112 c.c.

    Invocato dal lavoratore per sostenere la prosecuzione del rapporto nella successione tra gestori del servizio; la Corte ha ritenuto la questione non coperta da giudicato interno.

  • art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato nei motivi sul contratto di collaborazione/progetto e sulla sua disciplina applicabile.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/2001

    Interpretati nel senso che le società a partecipazione pubblica, operanti nell'ambito del servizio sanitario, devono reclutare il personale con procedure selettive improntate a trasparenza, pubblicità e imparzialità; il ricorso alla conversione in rapporto a tempo indeterminato è quindi escluso.

  • art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo per la soluzione finale descritta.

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    Applicato ratione temporis alle società a partecipazione pubblica ai fini delle modalità di reclutamento del personale.

  • l. n. 133/2008

    Legge di conversione del d.l. n. 112/2008 richiamata per l'applicazione dell'art. 18 alle società partecipate pubbliche.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla Corte territoriale quale base del risarcimento per utilizzazione irregolare di forme contrattuali nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    La Cassazione ha precisato che il criterio indennitario ivi previsto, usato per agevolare la prova del danno e assicurare effettività/dissuasione in caso di abuso di contratti a termine reiterati, non si applica alla stipulazione illegittima di un unico contratto breve.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'inapplicabilità del contratto di collaborazione a progetto alle società a partecipazione pubblica.

  • art. 2094 c.c.

    Invocato per contestare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ritenuto irrilevante ai fini della conversione negata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere probatorio sulla subordinazione, ma la censura è stata considerata ininfluente sul decisum finale relativo alla conversione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla valutazione della prova sulla subordinazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale, in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • In presenza di una società in house o comunque a partecipazione pubblica operante in un settore soggetto a regole pubblicistiche di reclutamento, non è consentita la conversione automatica di un rapporto di collaborazione irregolare in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Se il giudice di primo grado ha trattato una questione solo come assorbita o sullo sfondo, senza una statuizione definitiva su fatto, norma ed effetto, non si forma giudicato interno su quel punto.
  • Il criterio indennitario previsto dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 per l'abuso nella successione di contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato non è estensibile al caso di un unico contratto illegittimo di breve durata.
  • Quando la conversione del rapporto è giuridicamente preclusa, le questioni sulla qualificazione del rapporto e sulla prova della subordinazione possono diventare irrilevanti ai fini della tutela in forma specifica, residuando solo eventuali profili risarcitori se ne ricorrono i presupposti.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato e nelle società partecipate pubbliche, il reclutamento del personale deve rispettare criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, con conseguente limite alla utilizzabilità di schemi privatistici incompatibili con tali regole.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineGiurisdizione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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