Cassazione Civile, Ordinanza n. 21557/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dall’Amministrazione, alla definizione automatica ex art. 9 della l. n. 289/2002 per l’anno d’imposta 2002. Il diniego era motivato, per quanto rileva, dalla notifica alla società di un processo verbale di constatazione del 12 novembre 2001 contenente contestazioni su una presunta contabilità fittizia. La contribuente aveva impugnato il diniego e, dopo un primo rigetto, aveva ottenuto in appello l’annullamento del diniego sulla base del ritenuto venir meno della causa ostativa, valorizzando il giudicato formatosi su precedenti avvisi di accertamento annullati e un decreto di archiviazione penale. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente accolto la domanda, ma con una diversa ratio, ritenendo che il p.v.c. non potesse ostacolare il condono per il 2002 in applicazione del comma 15 dell’art. 9, poiché riferito a periodi d’imposta diversi e non essendo stato emesso alcun atto impositivo per il 2002. L’Agenzia ha quindi ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione: la questione decisa dal giudice di rinvio non sarebbe stata mai introdotta dalla contribuente, che nei gradi di merito aveva contestato il diniego solo per pretesa violazione del giudicato esterno e per asserita correttezza dei versamenti, oltre che, in riassunzione, per la dedotta decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo di violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice di rinvio, annullando il diniego di condono sulla base dell’inapplicabilità del comma 15 dell’art. 9 della l. n. 289/2002 al p.v.c. del 12 novembre 2001, ha deciso su una questione nuova rispetto al thema decidendum delimitato dalle censure originarie e dalla precedente cassazione. Secondo la Corte, il giudizio di rinvio è a struttura chiusa: non consente nuove domande o eccezioni e non può essere ampliato con argomentazioni che mutino il tema di decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il condono tombale è ostacolato, per le imposte diverse dall’IVA, dalla previa notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo; il comma 15 limita l’operatività delle preclusioni ai periodi d’imposta cui si riferiscono gli atti e i procedimenti indicati, ma la Corte non ne applica la portata come nuova base decisoria nel giudizio di rinvio.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni delle parti; integra extrapetizione la decisione fondata su una questione non dedotta nei gradi precedenti e non ricompresa nel thema decidendum devoluto al rinvio.
Nel giudizio di rinvio è vietato proporre domande nuove e il giudizio ha struttura chiusa; restano ferme le preclusioni derivanti dalla cassazione e dal giudicato implicito.
In sede di rinvio nel processo tributario non possono essere introdotte richieste diverse, coerentemente con la natura chiusa del giudizio.
Richiamato nel precedente giudizio di cassazione per escludere che le sentenze di annullamento degli avvisi per vizi formali producessero il giudicato esterno invocato dalla contribuente.
Richiamato nel precedente giudizio di cassazione per escludere rilevanza decisiva del decreto di archiviazione penale nel diverso processo tributario.
art. 207 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
Richiamato nel precedente giudizio di cassazione in relazione ai limiti di efficacia degli atti del procedimento penale nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta vincolato ai limiti segnati dalla sentenza di cassazione e dagli atti già introdotti: non è consentito fondare la decisione su una questione nuova, anche se astrattamente pertinente al rapporto controverso.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. si configura quando il giudice attribuisce rilievo decisivo a un profilo non devoluto dalle parti, ampliando l’oggetto del giudizio oltre le censure originarie.
- Nel processo tributario di rinvio valgono le ordinarie preclusioni del codice di rito: sono vietate nuove domande e nuove eccezioni, mentre le difese aggiuntive sono ammissibili solo se non alterano il nucleo della controversia.
- In materia di condono ex art. 9 l. n. 289/2002, la causa ostativa collegata al p.v.c. va valutata secondo il perimetro temporale e oggettivo previsto dalla norma, ma la questione deve essere introdotta tempestivamente nel processo per poter essere scrutinata dal giudice del rinvio.
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