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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10840/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui era stata recuperata l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’attività svolta in Italia tramite un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker stabilito in altro Stato membro. La società ha impugnato la decisione della CTR del Lazio che aveva respinto l’appello, deducendo dieci motivi: pretesa violazione del diritto UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; uso asseritamente improprio della sentenza penale di assoluzione n. 25439/2020; erronea valutazione della rilevanza della sentenza penale nel giudizio tributario; incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 sulla disciplina dell’imposta; erronea individuazione del soggetto obbligato e della responsabilità solidale; insussistenza del presupposto territoriale del tributo; mancato riconoscimento dell’esimente per obiettiva incertezza normativa; illegittimità dell’atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancata notifica del PVC ai coobbligati; difetto di motivazione dell’avviso; e profili di legittimità costituzionale della disciplina sulla traslazione dell’onere tributario e sulla rivalsa. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha anche chiesto la conciliazione ex art. 48-bis d.lgs. 546/1992 e il rinvio dell’udienza, istanza disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato l’istanza di fissazione di udienza per conciliazione, ritenendola inammissibile nel giudizio di cassazione alla luce della disciplina processuale tributaria come modificata dal d.lgs. n. 220/2023, applicabile solo ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024. Nel merito, ha dichiarato infondati il primo, il quarto e il sesto motivo, confermando che la normativa sull’imposta unica sulle scommesse, anche dopo la legge n. 220/2010 e alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale, non è discriminatoria e radica la soggettività passiva anche in capo al bookmaker estero e al centro di trasmissione dati che raccolga scommesse in Italia. Ha dichiarato infondati anche il secondo e il terzo motivo, chiarendo che la sentenza penale n. 25439/2020 non incide sulla soggettività passiva tributaria e che non vi è stata illegittima modifica della motivazione o dei presupposti dell’avviso di accertamento. Ha accolto il settimo motivo, riconoscendo per l’anno 2008 l’obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero e quindi l’applicabilità dell’esimente sanzionatoria ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Ha dichiarato inammissibili, e comunque infondati, l’ottavo e il nono motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, la mancata notifica del PVC e il difetto di motivazione dell’avviso. Ha infine ritenuto non rilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il decimo motivo. Ne deriva un accoglimento solo parziale del ricorso, limitato alla sola esclusione delle sanzioni, con conferma per il resto della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    La Corte lo richiama nel quadro della libertà di prestazione dei servizi e afferma che la disciplina italiana dell’imposta unica sulle scommesse non è discriminatoria né idonea, in sé, a ostacolare le attività del bookmaker estero alle condizioni considerate.

  • art. 52 TFUE

    Richiamato tra le norme UE invocate dalla ricorrente, ma ritenuto non ostativo alla disciplina nazionale applicata nel caso concreto.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato insieme agli artt. 52 e 56 TFUE nelle censure della ricorrente; la Corte non ravvisa incompatibilità con la normativa interna.

  • art. 267 TFUE

    La Corte ne esclude l’attivazione, ritenendo non necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché le questioni sono già state risolte dalla giurisprudenza unionale.

  • art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998

    Interpretato, secondo la Corte, nel senso che soggetto passivo dell’imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione, e che, se l’attività è svolta per conto di terzi, il mandante è obbligato solidalmente.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. n. 220 del 2010

    Disposizione di interpretazione autentica che esplicita la soggettività passiva anche del bookmaker estero e la solidarietà con il soggetto che gestisce l’attività per suo conto.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Applicato per riconoscere l’esimente da sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva, almeno per le annualità anteriori alla disciplina interpretativa del 2010.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per escludere che fosse consentita la deduzione di nuovi motivi in memoria oltre i limiti del thema decidendum fissato dal ricorso introduttivo.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Interpretato nel senso che vieta in appello solo le nuove eccezioni in senso tecnico, non le mere difese.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ritiene inammissibile la richiesta di rinvio per conciliazione in udienza nel giudizio di cassazione.

  • art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che la novella del 2023 ha esteso alla Cassazione solo la conciliazione fuori udienza, non quella in udienza.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nelle censure sul diritto di difesa e sul contraddittorio; la Corte esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente sul giusto processo e sul diritto di difesa.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nelle censure della ricorrente in combinato con il diritto UE.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama la sentenza costituzionale che ha ritenuto compatibile l’imposta con la capacità contributiva nei limiti in cui il rapporto negoziale consenta la traslazione del carico tributario.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato dalla ricorrente nel motivo sulla motivazione dell’avviso; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato sul dovere di motivazione degli atti tributari; la censura è respinta/inammissibile.

  • art. 12 l. n. 212 del 2000

    Richiamato sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte esclude un obbligo generalizzato e non ravvisa invalidità dell’atto nel caso di specie.

  • art. 24 l. n. 4 del 1929

    Invocato dalla ricorrente sul procedimento tributario e le garanzie difensive.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato per la trasparenza e la motivazione amministrativa; la censura non è accolta.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia della sentenza penale irrevocabile; la Corte esclude che incida nel caso sulla debenza tributaria.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati nel motivo relativo alla prova e alle presunzioni; la Corte non ne fa applicazione favorevole alla ricorrente.

  • Corte cost. n. 27 del 2018

    È richiamata come pronuncia che ha chiarito il quadro della soggettività passiva dell’imposta unica e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale solo per le annualità anteriori al 2011 nella parte in cui l’imposta gravava sulle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

  • Corte giust. UE, 26 febbraio 2020, causa C-788/18

    È richiamata come pronuncia che esclude la discriminazione della disciplina italiana e conferma la compatibilità con l’art. 56 TFUE dell’imposta applicata ai CTD e, in solido, agli operatori esteri.

  • d.lgs. n. 220 del 2023

    Richiamato per la disciplina transitoria del processo tributario e per l’applicabilità della conciliazione nel giudizio di cassazione solo nei limiti espressamente previsti.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può gravare anche sul bookmaker estero che operi in Italia tramite centri di trasmissione dati, con responsabilità solidale del soggetto che materialmente gestisce la raccolta, quando la norma interna sia interpretata autenticamente in tal senso.
  • La raccolta di scommesse e la relativa gestione in Italia costituiscono il presupposto territoriale dell’imposta, senza che assuma rilievo decisivo il luogo di conclusione formale del contratto o la sede estera dell’operatore.
  • La normativa nazionale sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi se applica l’imposta a tutti gli operatori che gestiscono scommesse sul territorio italiano senza discriminazioni fondate sulla sede.
  • Il riconoscimento, in sede penale, della non punibilità dell’attività per contrasto con il diritto UE non comporta automaticamente l’esclusione della soggettività passiva tributaria, perché il piano penale e quello fiscale rispondono a rationes diverse.
  • L’esimente per obiettiva incertezza normativa ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 può operare quando, fino alla norma di interpretazione autentica, il quadro legislativo consentiva opzioni ermeneutiche contrastanti sulla soggettività passiva del tributo.
  • Nel giudizio tributario non è consentito introdurre nuovi motivi di impugnazione oltre il perimetro fissato dal ricorso introduttivo, né in appello possono essere proposte nuove eccezioni in senso tecnico, ferma restando la deducibilità delle mere difese.
  • In tema di contraddittorio endoprocedimentale, non esiste un obbligo generalizzato di preventiva partecipazione del contribuente per tutti i tributi non armonizzati; l’invalidità dell’atto richiede una specifica previsione normativa o una diversa base giuridica applicabile.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessaria quando la questione unionale sia già stata risolta in modo sufficientemente chiaro da pronunce precedenti e la nuova istanza si risolva in una mera critica di tali precedenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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