Cassazione Civile, Ordinanza n. 23856/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società, per i periodi d'imposta dal 2004 al 2008, dalla quale l'Ufficio aveva desunto per l'anno 2005: costi indebitamente dedotti e IVA indebitamente detratta, sia per costi connessi a illeciti penalmente rilevanti sia per contributi di start-up erogati a un'altra società e ritenuti riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, prive di inerenza e comunque collegate ad illeciti. Per tali rilievi erano stati emessi avvisi di accertamento IVA/IRAP/IRES e un atto di contestazione delle sanzioni IRES. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto sanzionatorio, ritenendo che il divieto di deduzione dei costi ex art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 non fosse operante in mancanza di inizio dell'azione penale e reputando assorbite le altre difese dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di fatti decisivi, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 109 TUIR per mancato vaglio dei requisiti di deducibilità. La società ha resistito eccependo, in via preliminare, l'esistenza di giudicati esterni favorevoli, in particolare la definitività di decisioni che avevano annullato gli avvisi presupposti di accertamento IRES di primo e secondo livello e di IVA/IRAP per lo stesso anno, con conseguente caducazione dell'atto sanzionatorio impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società resistente, rilevando che le pretese erariali ai fini IRES per l'anno 2005 risultavano già annullate con decisioni definitive, in particolare dalla sentenza della CTR Lazio n. 4622/01/2015 (indicata nel testo anche come n. 4624/01/2015) e dall'ordinanza n. 28834/2022, con effetti espansivi anche sul successivo atto di contestazione delle sanzioni collegato all'accertamento presupposto. Richiamando il principio secondo cui l'annullamento dell'atto impositivo presupposto fa venir meno il titolo della pretesa tributaria e, nei rapporti di presupposizione immediata e diretta, travolge anche gli atti consequenziali, la Corte ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi di ricorso dell'Agenzia. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
La CTR aveva escluso la sua operatività per mancanza di inizio dell'azione penale; la Cassazione non entra nel merito perché assorbe la questione per effetto del giudicato esterno sul presupposto impositivo.
Norma invocata dall'Agenzia per contestare la mancata verifica dei requisiti di deducibilità dei costi; il motivo non viene esaminato per l'effetto preclusivo del giudicato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente dedotto nel ricorso.
Richiamato come parametro di motivazione delle sentenze tributarie nel motivo di ricorso.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 35 d.lgs. n. 546/1992 nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo relativo al difetto di motivazione della sentenza tributaria.
Invocato dalla resistente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno formatosi su decisioni favorevoli alla società.
Invocato dalla resistente insieme all'art. 2909 c.c. a sostegno dell'intangibilità del giudicato.
art. 127, comma 2, lett. b), TUIR
Citato nel passaggio che descrive la responsabilità della società consolidata per la sanzione irrogata in relazione all'IRES di gruppo.
d.P.R. n. 602/1973, artt. 11 e 15-bis
Richiamati per affermare che l'iscrizione nei ruoli straordinari è misura cautelare dipendente dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo per nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando l'atto tributario presupposto è stato annullato con sentenza definitiva, il giudicato esterno preclude la prosecuzione della lite sull'atto consequenziale fondato sulla stessa pretesa, anche se questo ha autonoma veste formale.
- L'effetto caducante del giudicato opera per gli atti consequenziali che dipendono in modo immediato, diretto e necessario dall'atto presupposto, senza nuove valutazioni di interessi o ulteriori elementi costitutivi della pretesa.
- In presenza di un giudicato esterno risolutivo sulla pretesa tributaria principale, la Corte può arrestare l'esame dei motivi di ricorso che investono questioni di merito o di motivazione della decisione impugnata.
- L'annullamento dell'accertamento presupposto fa venir meno il titolo della pretesa fiscale e impedisce che essa possa essere ulteriormente mantenuta o riscossa nei rapporti consequenziali, incluse le sanzioni collegate.
- Nei giudizi tributari, la verifica dell'efficacia del giudicato esterno richiede attenzione all'identità della pretesa e all'anno d'imposta, ma una volta accertata l'identità della fattispecie impositiva l'effetto preclusivo si estende agli atti dipendenti.
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