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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23809/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una controparte per euro 8.796,12, decreto fondato su una precedente sentenza che aveva soltanto accertato il diritto della creditrice a ricevere euro 6.250,00 a titolo di risarcimento danni, senza emettere condanna. L’opponente ha sostenuto di avere già pagato l’importo richiesto, comprensivo anche di una somma versata in eccedenza. La creditrice ha eccepito in via preliminare la litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e un diverso giudizio di opposizione a precetto instaurato davanti a un altro giudice del medesimo tribunale contro lo stesso decreto. Il tribunale ha accolto l’eccezione, dichiarando la litispendenza ex art. 39 c.p.c. e disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Con il ricorso per regolamento di competenza la società opponente ha dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 39, 615 e 645 c.p.c. per mancanza di identità di petitum e causa petendi tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo; 2) violazione degli artt. 39 e 645 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per l’effetto sostanziale di estinzione del giudizio di opposizione e definitività del decreto ingiuntivo; 3) violazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per mancata attivazione del contraddittorio sulla questione del passaggio in giudicato della causa precedente; 4) violazione degli artt. 39 e 273 c.p.c. per avere il tribunale applicato la litispendenza invece della riunione, nonostante le cause fossero pendenti davanti a giudici dello stesso ufficio giudiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l’ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lucca affinché il processo prosegua nei termini di legge. Sono stati accolti i primi tre motivi: la litispendenza non era configurabile tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo; la cancellazione della causa di opposizione avrebbe prodotto un effetto irreversibile di definitività del decreto, lesivo del diritto di difesa; il giudice avrebbe dovuto attivare il contraddittorio sulla questione relativa alla pendenza o al giudicato del procedimento precedente. Il quarto motivo è stato assorbito. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva del merito.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza richiede identità delle parti e corrispondenza di petitum e causa petendi; non è configurabile tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, che hanno finalità diverse.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che l’opposizione all’esecuzione mira a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, con oggetto diverso rispetto all’opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato per qualificare l’opposizione a decreto ingiuntivo come rimedio volto a impedire la definitività del decreto monitorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Il giudice deve sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio quando essa può essere decisiva, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

  • art. 273 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che, tra cause pendenti nello stesso ufficio giudiziario, sarebbe stata semmai applicabile la riunione e non la litispendenza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro di tutela del diritto di difesa, vulnerato dalla cancellazione dell’opposizione e dalla mancata possibilità di discutere la questione preliminare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio, inciso dall’effetto processuale irreversibile prodotto dall’ordinanza.

Massime di principio

  • Ai fini della litispendenza ex art. 39 c.p.c. non basta che i giudizi riguardino lo stesso rapporto sostanziale: è necessaria l’identità delle parti e la coincidenza di petitum e causa petendi.
  • L’opposizione a precetto e l’opposizione a decreto ingiuntivo non sono azioni sovrapponibili: la prima mira a impedire l’esecuzione forzata, la seconda a paralizzare la definitività del titolo monitorio; perciò non sussiste litispendenza tra esse.
  • La declaratoria di litispendenza non può essere utilizzata in modo da determinare, per effetto di cancellazione/estinzione del giudizio di opposizione, la definitiva stabilizzazione del decreto ingiuntivo senza adeguata valutazione delle garanzie difensive.
  • Quando la decisione sulla litispendenza dipende da circostanze di fatto controverse, come la pendenza o il giudicato di un altro processo, il giudice deve attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. prima di decidere.
  • Tra cause pendenti davanti a giudici del medesimo ufficio giudiziario, la questione va scrutinata tenendo conto del corretto istituto processuale applicabile, non potendo la litispendenza essere dichiarata in assenza dei suoi presupposti tipici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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