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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23811/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatrice)

La controversia

Una società committente contestava la decisione di merito che, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva confermato il credito dell'appaltatrice per prestazioni di manutenzione ordinaria eseguite in forza di un contratto stipulato nel 2005. La committente sosteneva di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli già considerati nei precedenti gradi di giudizio, deducendo che cinque quietanze e trenta assegni bancari, tutti ritualmente prodotti, avessero date e importi incompatibili tra loro e dimostrassero versamenti autonomi e aggiuntivi. Con il ricorso per cassazione denunciava, da un lato, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe valutato la diversa cronologia e il diverso ammontare delle quietanze rispetto agli assegni; dall'altro, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2033 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse omesso di valorizzare quei documenti e che, se correttamente esaminati, avrebbero imposto la restituzione di somme ritenute indebitamente versate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la vicenda era caratterizzata da doppia conforme e la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, mostrando che esse fossero tra loro differenti, come richiesto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché tale violazione è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte, prove disposte d'ufficio fuori dei limiti legali, disattenda prove legali o attribuisca piena prova a elementi liberamente valutabili, mentre nel caso concreto si contestava soltanto la valutazione del materiale istruttorio. La deduzione sull'art. 2033 c.c. è stata ritenuta meramente enunciata nella rubrica del motivo e non sviluppata argomentativamente. In ogni caso, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva ritenuto non provata dalla committente la diversità tra i pagamenti mediante assegni e quelli documentati dalle quietanze, ricostruendo i dati contabili e affermando la corrispondenza tra assegni e quietanze. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e agli ulteriori oneri di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto utilmente in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra che esse siano differenti.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nelle ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se non viene assolto l'onere di confronto tra le motivazioni di primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012

    La disciplina della doppia conforme richiamata dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. si applica ai giudizi d'appello introdotti nei termini previsti dalla norma.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che richiedono apprezzamento discrezionale.

  • art. 2033 c.c.

    La censura è inammissibile se la norma viene soltanto richiamata nella rubrica del motivo senza specifica argomentazione sulla sua violazione o falsa applicazione.

  • art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.

    Le spese sono liquidate con attribuzione all'antistatario quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma per responsabilità aggravata e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende secondo i presupposti processuali ravvisati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica puntualmente le distinte ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, dimostrando la loro diversità.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o irritualmente acquisite, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
  • La mera evocazione di una norma nell'intestazione del motivo non è sufficiente a fondare il vizio di violazione di legge se mancano specifiche deduzioni argomentative sul contenuto della violazione.
  • Quando la parte che contesta un credito allega pagamenti ulteriori o indebiti, grava su di essa l'onere di dimostrare con chiarezza l'autonomia e l'ulteriorità di tali pagamenti rispetto a quelli già considerati nel rapporto contabile ricostruito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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