Cassazione Civile, Ordinanza n. 23807/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto verbale relativo a opere edilizie su fondi agricoli di proprietà del committente, il quale era anche progettista e direttore dei lavori. L'appaltatrice aveva eseguito lavori su tre cantieri, ma il committente contestava difformità, opere abusive e incompletezza, oltre alla sospensione unilaterale dei lavori, con perdita di titoli abilitativi e finanziamenti pubblici. In primo grado l'appaltatrice otteneva il pagamento del corrispettivo per le opere eseguite, mentre la domanda riconvenzionale risarcitoria del committente veniva accolta solo parzialmente, con attribuzione a quest'ultimo di una corresponsabilità del 50% dei costi di ripristino in ragione della sua qualità di direttore dei lavori. In appello veniva rideterminato il valore delle opere e dei costi di ripristino, con conseguente riduzione del credito dell'appaltatrice, ma veniva confermata la corresponsabilità del committente. Il ricorso principale denunciava violazione degli artt. 112 e 183, comma 5, c.p.c. per avere la Corte territoriale riqualificato come eccezione di merito la chiamata in manleva del direttore dei lavori, ritenendola tempestiva e rilevante, e per avere attribuito rilievo a una domanda/eccezione non ritualmente proposta; denunciava inoltre violazione degli artt. 2236 e 1292 c.c. per avere affermato la corresponsabilità del direttore dei lavori senza prova di obbligazione solidale o di colpa grave in presenza di speciale difficoltà tecnica. Il ricorso incidentale lamentava invece la mancata integrazione del contraddittorio e il mancato rilievo del giudicato interno rispetto alla qualità di direttore dei lavori, sostenendo che l'appello fosse stato proposto solo quale committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale, affermando che la notificazione del ricorso in cassazione alla società estinta, presso il difensore costituito nel grado precedente, era valida in applicazione dell'ultrattività del mandato quando l'estinzione non sia stata dichiarata o notificata. Nel merito ha rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la qualificazione come eccezione di merito della deduzione relativa alla corresponsabilità del committente nella sua qualità di direttore dei lavori, nonché corretta la conferma della riduzione del risarcimento nella misura del 50% dei costi rimediali per la mancata vigilanza sulle evidenti difformità esecutive. Ha rigettato anche il ricorso incidentale, affermando che non vi era lesione del contraddittorio né giudicato interno, poiché il committente aveva comunque censurato in appello anche il capo relativo alla sua corresponsabilità risarcitoria. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati rigettati e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la successione processuale dei soci nei rapporti pendenti, ma nel caso concreto ciò non ha reso invalida la notificazione del ricorso effettuata alla società estinta presso il difensore del precedente grado, per ultrattività del mandato.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la riqualificazione operata dal giudice di merito resti entro i limiti delle allegazioni e del thema decidendum.
L'eccezione di merito relativa al fatto modificativo della corresponsabilità può essere tempestivamente sollevata nei termini assegnati in prima udienza e la sua qualificazione non integra ultrapetizione.
La limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà; nel caso concreto non ricorrevano tali presupposti.
La Corte richiama la solidarietà tra più responsabili del medesimo danno, affermando la compatibilità della corresponsabilità tra appaltatore e direttore dei lavori.
Richiamato nel motivo incidentale, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Richiamato nel motivo incidentale, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Richiamato nel motivo incidentale, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
La mancata integrazione del contraddittorio è esclusa perché non vi era una causa inscindibile nel senso prospettato dai ricorrenti incidentali.
Richiamato nel motivo incidentale, senza che la Corte ne faccia applicazione in senso favorevole ai ricorrenti incidentali.
Richiamato nel motivo incidentale, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Quando l'estinzione di una società interviene nel corso del giudizio e non sia stata dichiarata o notificata dal difensore, la notificazione dell'impugnazione al soggetto estinto, presso il difensore costituito nel grado precedente, è valida per effetto dell'ultrattività del mandato.
- La deduzione, da parte dell'attore/appaltatore, della corresponsabilità del convenuto nella sua qualità di progettista o direttore dei lavori può integrare un'eccezione di merito che introduce un fatto modificativo dell'assetto risarcitorio e che, se tempestiva, è scrutinabile ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c.
- Nel giudizio sul compenso dell'appaltatore e sui danni da difformità dell'opera, il giudice di merito può ridurre il credito tenendo conto della concorrente responsabilità del direttore dei lavori quando emerga l'omessa vigilanza su difformità esecutive evidenti e rilevanti.
- L'art. 2236 c.c. limita la responsabilità del professionista ai casi di speciale դժվարoltà tecnica; in mancanza di tale presupposto, risponde per violazione della diligenza professionale ordinaria.
- La corresponsabilità tra più soggetti che abbiano concorso a cagionare il medesimo danno può giustificare una ripartizione percentuale dei costi rimediali, purché sorretta da un accertamento in fatto non illogico o meramente apodittico.
- Non vi è lesione del contraddittorio né giudicato interno se la parte ha comunque impugnato il capo della sentenza che la riguarda, anche senza ripetere in appello ogni qualifica soggettiva che abbia assunto nel rapporto sostanziale.
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