Cassazione Civile, Ordinanza n. 23810/2025 del 25/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società appaltatrice aveva stipulato con un condominio un contratto di appalto per lavori sull’intero fabbricato, poi revisionato nel corso dell’esecuzione. Durante i lavori l’impresa sospendeva l’attività, sostenendo che vi fossero ostacoli tecnici alla prosecuzione e che fossero necessarie lavorazioni ulteriori più onerose, con conseguente richiesta di aumento del corrispettivo. Il condominio intimava la ripresa dei lavori e poi dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell’appaltatrice. In primo grado il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa per il saldo, ma riconosceva in parte il suo credito; in appello, invece, venivano rigettate tutte le domande di entrambe le parti, ritenendosi ingiustificata la sospensione e legittimo il rifiuto del saldo ex art. 1460 c.c. L’impresa proponeva quindi revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., deducendo un errore di fatto: da un lato, la Corte d’appello avrebbe travisato il fatto relativo ai pagamenti già percepiti per le opere eseguite prima della sospensione; dall’altro, avrebbe erroneamente escluso che la sospensione fosse concordata, nonostante documenti e ordini di servizio del direttore dei lavori. La Corte d’appello dichiarava inammissibile la revocazione. In cassazione l’impresa articolava sei motivi, tutti incentrati sul preteso travisamento dei documenti, sull’asserita esistenza di un giudicato interno sulla sospensione concordata, sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. e sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sostanza che il giudice della revocazione avesse impropriamente trasformato la domanda in una censura di merito e non avesse riconosciuto il carattere decisivo degli errori percettivi denunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione dei pagamenti già ricevuti era stata considerata assorbita dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul grave inadempimento dell’appaltatrice e sulla conseguente legittimità del rifiuto del saldo ex art. 1460 c.c.; pertanto, l’errore denunciato non era decisivo. I restanti motivi sono stati rigettati perché miravano, in realtà, a contestare la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione di merito compiuta dalla Corte di appello, mentre la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. consente solo di correggere errori percettivi su fatti storici non controversi e decisivi. La Cassazione ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno sulla sospensione concordata e ha valorizzato il fatto che la sospensione dei lavori fosse stata specificamente contestata, che gli ordini di servizio non dimostrassero in modo incontestabile un impedimento alla ripresa e che le difficoltà tecniche dedotte fossero comunque conoscibili sin dall’origine del contratto. Poiché il ricorso è stato rigettato, non è stata disposta statuizione sulle spese per la tardività del controricorso, ma è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata respinta perché la Corte di appello non avrebbe travalicato la domanda, ma avrebbe semplicemente valutato la domanda di revocazione nei limiti del suo oggetto.
invocato dal ricorrente per sostenere un errore di percezione del contenuto documentale; la Corte ha escluso che vi fosse un errore revocatorio, trattandosi di apprezzamento probatorio.
utilizzato come base della decisione di merito per affermare che, accertato il grave inadempimento dell’appaltatrice per la sospensione unilaterale e ingiustificata dei lavori, il committente era legittimato a rifiutare il pagamento del saldo.
menzionato come questione assorbita dalla decisione fondata sull’inadempimento dell’appaltatrice e sull’art. 1460 c.c.
norma centrale sulla revocazione per errore di fatto; la Corte ha ribadito che è configurabile solo un errore percettivo su un fatto storico decisivo e non controverso, non già una diversa lettura delle prove o una valutazione di merito.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.
richiamato anche in relazione ai motivi che cercavano di trasformare in errore di fatto una critica alla motivazione o alla valutazione documentale; la Corte ha escluso l’ammissibilità di tale uso del rimedio revocatorio.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto o escluso l’esistenza di un fatto storico decisivo, non controverso tra le parti e immediatamente percepibile dagli atti; non può essere utilizzata per contestare l’interpretazione delle prove o la ricostruzione giuridica della vicenda.
- Un motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di decisività quando investe un passaggio motivazionale assorbito dalla ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata.
- Nel contratto di appalto, la sospensione unilaterale dei lavori da parte dell’appaltatore non è giustificata dalla sola insorgenza di difficoltà esecutive o dal mancato accordo sui maggiori compensi, se non risulti provato un impedimento oggettivo non imputabile all’appaltatore o un consenso del committente.
- Quando la pretesa revocatoria si fonda su documenti già esaminati dal giudice, il ricorrente deve dimostrare che il loro contenuto sia stato realmente percepito in modo errato e che tale errore sia decisivo; se il giudice li ha valutati criticamente, la censura resta di merito.
- In presenza di una specifica contestazione della controparte sul punto, non può ritenersi formato un giudicato interno su un fatto che sia stato comunque devoluto al giudice dell’impugnazione.
- Se l’appaltatore interrompe ingiustificatamente i lavori pattuiti, il committente può opporre l’inadempimento ex art. 1460 c.c. e rifiutare il pagamento del saldo fino all’adempimento dell’altra parte.
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