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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23808/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di un contratto di appalto e dall'opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento del corrispettivo. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando l'importo dovuto; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva eliminato il capo relativo al risarcimento per lite temeraria. In cassazione l'appaltatrice proponeva tre motivi: 1) violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi quanto al rigetto della domanda di pagamento delle varianti discrezionali e al diniego di integrare la consulenza tecnica d'ufficio per accertarle; 2) omesso esame sulla fondatezza e tempestività dell'eccezione di nullità della clausola contrattuale che estendeva la pattuizione a corpo anche alle varianti necessarie; 3) violazione di norme di diritto nella determinazione del corrispettivo, che sarebbe stato illegittimamente calcolato a corpo anche per le quantità variate dell'opera. Prima della decisione nel merito, la curatrice della liquidazione giudiziale della ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso con adesione della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha precisato che, essendovi adesione della controparte, non doveva pronunciarsi sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato, perché l'estinzione del giudizio impedisce tale effetto. Non è stato quindi esaminato il merito dei tre motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso, quando seguita dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.

  • Cass. n. 25485/2018

    Richiamata come precedente a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e rende superfluo ogni esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con adesione della controparte, non va adottato provvedimento sulle spese di lite.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Quando il giudizio si chiude per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle doglianze relative a varianti d'appalto, clausole contrattuali e criteri di liquidazione del corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

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