Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodatari/eredi e assicurazione)
La controversia
Nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, commissionati da una proprietaria e dal comodatario, l'impresa edile incaricata eseguiva le opere mentre un geometra svolgeva il ruolo di progettista e direttore dei lavori. Dopo l'esecuzione, i committenti denunciavano difetti strutturali e vizi edilizi e agivano per il risarcimento dei danni verso impresa e professionista, in via solidale, invocando la responsabilità da rovina e difetti di cose immobili. Durante il giudizio di merito decedevano i committenti originari e il processo veniva riassunto dagli eredi. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, la corte d'appello confermava, e il professionista proponeva ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità dell'atto di citazione introduttivo per genericità del petitum e della causa petendi; 2) nullità dell'atto di riassunzione per asserita introduzione di domande diverse e mancanza di elementi essenziali; 3) difetto di prova della qualità di eredi in capo ai soggetti riassumenti; 4) erronea applicazione delle norme su decadenza e prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina dei vizi dell'opera e non la responsabilità ex art. 1669 c.c.; 5) omesso esame della mancata denuncia scritta dei vizi e del pagamento delle fatture, che avrebbero dimostrato accettazione dell'opera; 6) omesso esame della prova dei vizi e della loro imputabilità, nonché contestazione della consulenza tecnica; 7) erroneo rigetto della domanda di manleva verso l'assicurazione, assumendo l'inefficacia delle clausole limitative per mancata specifica approvazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la citazione conteneva allegazioni sufficienti dei fatti costitutivi e la difesa dell'appellante dimostrava che egli era stato posto in grado di difendersi; ha dichiarato inammissibile il secondo perché sollevato in cassazione su una questione diversa da quella trattata in appello; ha rigettato il terzo perché la qualità di eredi risultava dalla dichiarazione di successione e dalla mancata contestazione specifica; ha rigettato il quarto affermando che l'azione contro il direttore dei lavori, fondata sul contratto d'opera professionale, non è soggetta all'art. 2226 c.c. ma alla prescrizione ordinaria decennale; ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto per difetto dei requisiti richiesti in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il settimo perché la decisione di merito si fondava su due rationes autonome e il ricorrente non aveva censurato entrambe, in particolare la mancanza del presupposto oggettivo della rovina dell'opera. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La citazione è valida se contiene l'esposizione sufficientemente chiara dei fatti costitutivi e consente alla controparte di comprendere la domanda e difendersi.
La nullità della citazione non ricorre quando petitum e causa petendi, pur contestati, risultano in concreto sufficientemente determinati dall'atto e dal comportamento difensivo della parte convenuta.
Il motivo che lamenta nullità dell'atto di riassunzione deve confrontarsi con la concreta questione decisa dal giudice di merito.
La nullità dell'atto di riassunzione, se effettiva e rilevante, può incidere sulla prosecuzione del processo, ma la censura deve essere specifica e tempestiva.
La qualità di erede può essere desunta da elementi documentali e dal comportamento processuale, se non specificamente contestata.
Il fatto non specificamente contestato può essere posto fuori dal thema probandum.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ritiene non applicabile la disciplina dei vizi dell'opera manuale alla prestazione professionale del direttore dei lavori.
È il riferimento sostanziale della domanda risarcitoria per gravi difetti dell'opera; nel caso concreto la controversia è stata ricondotta a questa responsabilità rispetto all'intervento edilizio nel suo complesso.
Non si applica alla prestazione d'opera intellettuale del professionista; la disciplina dei vizi dell'opera riguarda le prestazioni manuali.
Richiamato in citazione come titolo della domanda contro il professionista, ma la Corte valorizza la responsabilità professionale in rapporto all'incarico di progettazione e direzione lavori.
Per l'inadempimento professionale di ingegneri, architetti o tecnici nell'attività di progettazione/direzione lavori si applica la prescrizione ordinaria decennale.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il meccanismo della doppia conforme limita il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali.
Il motivo di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se non è assolto il relativo onere di specifica indicazione.
Le clausole limitative della garanzia assicurativa sono state invocate come vessatorie, ma la censura non supera l'autonoma ratio relativa alla mancanza del presupposto oggettivo di garanzia.
Richiamato per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole predisposte unilateralmente.
Citato dalla parte ricorrente per affermare la vessatorietà delle clausole di esclusione della copertura.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La citazione introduttiva non è nulla per genericità quando, pur con possibili imprecisioni formali, consente di individuare i fatti costitutivi della pretesa e mette la controparte in condizione di difendersi effettivamente.
- L'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione deve essere censurata confrontandosi con la concreta ragione posta dal giudice di merito; non è deducibile in cassazione una diversa questione non trattata o non specificamente devoluta.
- La qualità di erede può essere desunta da documenti quali la dichiarazione di successione e, se il dato non è specificamente contestato, esso può essere considerato pacifico e fuori dal thema probandum.
- La responsabilità del professionista incaricato di progettazione o direzione lavori non è soggetta alla disciplina dei vizi dell'opera manuale ex art. 2226 c.c., ma alla prescrizione ordinaria decennale per l'inadempimento professionale.
- In presenza di doppia conforme, i motivi di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non indica puntualmente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
- La clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa può sorreggere il rigetto della manleva, ma la censura sulla sola vessatorietà è insufficiente se non investe anche l'ulteriore autonoma ragione decisoria relativa alla mancanza del presupposto oggettivo di operatività della garanzia.
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