Cassazione Civile, Ordinanza n. 07623/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per la presenza, in un esercizio commerciale, di due apparecchi da gioco ritenuti irregolari perché consentivano il gioco con modalità a rulli virtuali, erano privi del nulla osta per la messa in esercizio e la distribuzione e risultavano scollegati dalla rete telematica. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato, valorizzando le dichiarazioni rese in sede di controllo dalla titolare dell’esercizio, che aveva indicato la società ricorrente come proprietaria degli apparecchi, e ritenendo non provata alcuna circostanza contraria. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che le dichiarazioni della titolare non potessero godere di fede privilegiata; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 116 e 264 c.p.c. e della l. n. 689/1981, contestando che un verbale contenente una chiamata in correità potesse valere come indizio; 3) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte fondato la responsabilità esclusivamente su quelle dichiarazioni senza riscontri esterni; 4) violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e della l. n. 150/2011, per avere posto a carico dei ricorrenti l’onere di fornire prova contraria; 5) violazione degli artt. 24, 111, 113 Cost., 47 Carta di Nizza e 6 CEDU, per asserita mancanza di contraddittorio con l’accusatrice; 6) violazione dell’art. 1, comma 923, l. n. 208/2015 e dell’art. 110, comma 9, TULPS, sostenendo che la mera proprietà degli apparecchi non bastasse a fondare la sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè con l’accertamento di merito circa la presenza dell’esercizio e la riferibilità degli apparecchi alla società ricorrente, e perché miravano in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di fatto. Ha respinto il quarto motivo affermando che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione ha l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma il giudice può ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio anche in presenza di carenze documentali dell’ente; inoltre, l’opponente deve provare i fatti estintivi o impeditivi specificamente dedotti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per genericità, osservando che non era spiegata in concreto la violazione del giusto processo. Ha respinto il sesto motivo richiamando il principio per cui chi consente l’uso di apparecchi non conformi o non collegati alla rete telematica risponde della violazione dell’art. 110, comma 9, TULPS, anche al di là degli adempimenti del gestore o dell’esercente. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la norma sanziona anche chi consente l’uso di apparecchi da gioco non conformi alle prescrizioni di legge e amministrative, compresi quelli non collegati alla rete telematica o privi dei necessari nulla osta
la fede privilegiata del verbale riguarda solo i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non le valutazioni o le dichiarazioni di terzi riportate nel verbale
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma l’opponente deve provare i fatti impeditivi o contrari specificamente allegati
non è consentito trasformare automaticamente le dichiarazioni di terzi o i verbali in presunzioni legali; occorre comunque una valutazione del giudice di merito
la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio
richiamato dai ricorrenti, ma non risulta centrale nella ratio decidendi
le dichiarazioni raccolte nel corso degli accertamenti amministrativi possono confluire nel verbale di contestazione e costituire elemento istruttorio nel procedimento sanzionatorio
art. 23, comma 2, l. n. 689/1981
l’Amministrazione opposta ha l’onere di provare gli elementi dell’illecito nel giudizio di opposizione
art. 23, comma 6, l. n. 689/1981
il giudice può integrare l’istruttoria e non è vincolato alla sola documentazione prodotta dall’Amministrazione
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della censura sul giusto processo, ma la Corte non ravvisa violazione concreta
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sul giusto processo, ma la Corte non ravvisa violazione concreta
art. 113 Cost.
richiamato a sostegno della censura sul giusto processo, ma la Corte non ravvisa violazione concreta
art. 47, comma 2, Carta di Nizza
richiamato, ma la censura è ritenuta generica e non sviluppata
art. 6 CEDU
richiamato, ma il motivo è dichiarato inammissibile per genericità
art. 1, comma 923, l. n. 208/2015
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esclusione della responsabilità
art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011
richiamato nei motivi, ma non emerge una specifica ratio applicativa autonoma nella decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
richiamato per affermare che, quando l’attività sia organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse, occorre la licenza/autorizzazione prevista dalla norma
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene non decisivo il richiamo ai fini dell’esonero dalla responsabilità
art. 4, comma 4-bis, l. n. 401/1989
richiamato per il collegamento con l’attività organizzata di raccolta scommesse e con il necessario titolo autorizzatorio
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non deve limitarsi a scrutinare la sola legittimità formale del provvedimento, ma ricostruisce l’intero rapporto sanzionatorio, potendo utilizzare gli atti già acquisiti e integrare l’istruttoria anche in presenza di inerzia documentale dell’Amministrazione.
- L’onere della prova grava sull’Amministrazione quanto agli elementi costitutivi dell’illecito, ma l’opponente deve allegare e provare i fatti impeditivi, estintivi o le specifiche circostanze contrarie poste a base dell’impugnazione.
- Le dichiarazioni rese da un terzo nel corso degli accertamenti amministrativi possono costituire elemento probatorio valutabile dal giudice di merito, purché siano apprezzate insieme al complessivo quadro istruttorio; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del fatto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La fede privilegiata del verbale di accertamento non si estende alle dichiarazioni di terzi riportate nel verbale, ma soltanto ai fatti direttamente percepiti e attestati dal pubblico ufficiale.
- In materia di apparecchi da gioco, risponde della violazione anche chi consenta l’uso di macchine non conformi alle prescrizioni di legge o non collegate alla rete telematica, non essendo sufficiente invocare la mera estraneità materiale dell’esercente se il fatto accertato dimostra la riferibilità e la disponibilità degli apparecchi.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici, cumulativi o diretti in sostanza a ottenere un nuovo giudizio di merito sono inammissibili.
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