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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7036/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione proposto da Equitalia avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 21627/2016 che aveva accolto il ricorso di Grablovitz relativo alla nullità di un'iscrizione ipotecaria per omessa preventiva comunicazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973. Equitalia deduceva un errore di fatto da parte della Corte, sostenendo che il provvedimento aveva erroneamente ritenuto l'oggetto del giudizio l'iscrizione ipotecaria mentre, a suo avviso, l'oggetto erano quarantacinque intimazioni di pagamento; in tal modo, secondo la ricorrente, la decisione si sarebbe fondata su un fatto decisivo inesistente. Chiedeva inoltre la trattazione congiunta con altro ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la dedotta falsa percezione della realtà non fosse provata dagli atti (quindi non integrasse l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c.) e che la censura investisse la normale attività di valutazione e interpretazione del giudice, non sindacabile in sede di revocazione. Ha altresì respinto la richiesta di trattazione congiunta. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, esborsi euro 200,00 e accessori) e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50 comma 2

    Richiede la preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria; l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare la nullità dell'iscrizione per violazione del diritto di partecipazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Regola l'iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva; la giurisprudenza richiede comunicazione preventiva e rinvia alla previsione del termine (anche 30 giorni) per consentire osservazioni o pagamento; l'iscrizione conserva efficacia fino a declaratoria giudiziale di illegittimità.

  • D.P.R. 602/1973, art. 26

    Richiamato nei motivi di doglianza in combinato disposto con altre norme in relazione alle notifiche e ai termini di decorrenza; nel giudizio di revocazione non ha consentito di superare il difetto di prova dell'errore di fatto.

  • D.P.R. 600/1973, art. 60

    Richiamato in combinazione con art. 26 DPR 602/1973 nella censura sulla notifica delle cartelle; riguarda aspetti formali delle notifiche fiscali e dei titoli esecutivi.

  • D.P.R. 445/2000, artt. 28 e 20

    Riguardano autenticità e valore probatorio delle copie e degli atti amministrativi; il ricorrente aveva eccepito che Equitalia aveva depositato sole fotocopie non autenticate, ma la questione non ha modificato l'esito della revocazione.

  • Codice civile, art. 2719

    Richiamato con riferimento al valore probatorio degli atti e alle contestazioni delle copie; la Corte ha valutato che le questioni probatorie attengono alla valutazione del giudice di merito, non sindacabile in revocazione.

  • Codice civile, art. 2948 n.4

    Invocato in relazione alla eccezione di prescrizione dedotta dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di questioni di prescrizione rientri nelle valutazioni di merito non sindacabili in revocazione.

  • D.lgs. 472/1997, art. 20

    Richiamato nella questione circa la natura delle somme (sanzioni/amministrative) e sulla presunta incompetenza della giurisdizione tributaria; la Corte ha giudicato la censura assorbita o attinente alla valutazione di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma di legittimità utilizzata dal ricorrente in sede di cassazione per dedurre violazione di legge; nelle fasi successive la Corte ha considerato le questioni relative all'interpretazione e valutazione dei fatti non riassumibili nella revocazione per errore di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 395 n. 4

    Dispone la revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che il requisito dell'errore incontrovertibile non fosse soddisfatto perché gli atti processuali dimostravano che l'iscrizione ipotecaria era comunque oggetto del giudizio.

  • Codice di procedura civile, artt. 175 e 127

    Richiamati in relazione al dovere del giudice di evitare comportamenti che ledono ragionevole durata del processo e di non ammettere richieste che producano inutili attività processuali; hanno sorretto la valutazione negativa sull'istanza di trattazione congiunta.

  • Disposizioni di attuazione c.p.c., artt. 115 e 82

    Affrontano la possibile trattazione congiunta di più processi; la Corte ha confermato che tale richiesta in Cassazione richiede motivazioni idonee a bilanciare i ritardi conseguenti.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1‑quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo in favore dell'Erario.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 21627/2016

    Principio consolidato richiamato: prima dell'iscrizione ipotecaria l'amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di iscrivere l'ipoteca e concedere un termine per osservazioni o pagamento (anche 30 giorni); l'omessa comunicazione può comportare la nullità dell'iscrizione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) è uno strumento eccezionale: l'errore deve essere incontrovertibilmente provato dagli atti e la deduzione non può consistere in una mera divergenza di interpretazione o valutazione giurisdizionale.
  • Le censure che attengono alla valutazione dei fatti o all'interpretazione dei motivi di parte rientrano nell'attività valutativa del giudice e non sono sindacabili tramite revocazione.
  • In materia di riscossione coattiva, la giurisprudenza di legittimità richiede la preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria; l'omessa comunicazione può comportare la nullità dell'iscrizione, pur rimanendo essa efficace sino a declaratoria giudiziale di illegittimità.
  • La prova della regolare notifica (cartelle, avvisi) deve essere opponibile e documentata; tuttavia, contestazioni sulla prova documentale sono normalmente questioni di merito, valutate dal giudice e non facilmente rinnovabili in sede di revocazione.
  • Le richieste di trattazione congiunta di più giudizi in Cassazione sono ammesse solo se sorrette da ragioni diligentemente dimostrate e capaci di compensare i ritardi procedurali; il giudice dei legittimità esercita un rigoroso scrutinio su tali istanze.
  • Ricorrere in revocazione senza fornire elementi nuovi e incontrovertibili comporta il rischio di condanna alle spese e oneri aggiuntivi, ivi compreso il contributo unificato ulteriore previsto per talune ipotesi.

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