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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7042/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 12815/2021 avverso la sentenza della C.T.R. Lazio n. 446/2012 relativa ad avvisi di accertamento IRPEF 2004. I ricorrenti deducono un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società Siel Elettronica s.r.l. e Torvast s.r.l., che costituivano il presupposto degli accertamenti a carico dei soci, erano inopponibili ai soci perché notificati rispettivamente al solo curatore fallimentare di Siel (la cui falla era intervenuta il 6 aprile 2005) e in un momento in cui Siel non era più socia controllante di Torvast in conseguenza della cessione delle quote da parte della curatela nel 2006. Pertanto i soci avrebbero potuto impugnare gli avvisi a loro carico anche sulla base della contestazione dell'esistenza degli utili extra-contabili societari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di revocazione, ritenendo fondati gli errori di fatto denunciati. Ha revocato in parte l'ordinanza n. 12815/2021 nella parte che aveva rigettato i primi due motivi di ricorso, ha cassato la sentenza della C.T.R. Lazio n. 446/2012 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale di secondo grado del Lazio in diversa composizione, demandando altresi la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma invocata quale procedura di presentazione del ricorso per revocazione; il ricorso ex articolo 391-bis è stato ritenuto ammissibile.

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Fondamento della revocazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto nella precedente ordinanza relativo alla notificazione degli avvisi societari e ha accolto il motivo revocatorio.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la decisione della C.T.R.; la Corte ha valorizzato la distinzione tra inopponibilita degli avvisi societari ai soci e la possibilità per i soci di impugnare autonomamente gli accertamenti a loro carico.

  • art. 2909 cod. civ.

    Richiamato nel motivo originario in relazione agli effetti delle notificazioni e dei rimedi; la Corte ha esaminato la rilevanza degli atti di notifica ai fini della opponibilita agli azionisti/soci.

  • art. 360 primo comma n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamati nei motivi di cassazione originari; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi concernenti violazione del diritto di difesa e l'errore di fatto, giustificando la cassazione e il rinvio.

  • art. 24 Cost.

    Il richiamo alla garanzia del diritto di difesa è stato considerato pertinente: la decisione che ha ritenuto i soci impossibilitati a contestare gli accertamenti societari ha implicazioni sul diritto di difesa dei ricorrenti.

  • art. 2 comma 3 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al diritto di difesa nel processo tributario; la Corte ha rilevato che l'errata valutazione delle notifiche societarie ha inciso sulla possibilità di difesa dei soci.

  • Cass. 7 marzo 2019, n. 6626

    Giurisprudenza citata dalla Corte per affermare che, in tema di societa di capitali, la notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore non preclude ai soci la possibilità di impugnare l'atto e di contestare l'esistenza degli utili attributi.

  • Cass. 6 febbraio 2009, n. 2910

    Ulteriore precedente giurisprudenziale confermante il principio secondo cui i soci percettori di reddito di capitale possono autonomamente contestare gli accertamenti anche quando l'atto societario sia stato notificato al curatore.

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento societario al solo curatore fallimentare non necessariamente rende oppugnabile l'accertamento nei confronti dei soci: i soci, quali percettori di reddito da capitale, mantengono il diritto di impugnare gli atti impositivi e di contestare l'esistenza di utili extra-contabili che costituiscono il presupposto della loro obbligazione tributaria.
  • Se al momento della notificazione dell'avviso nei confronti di una societa controllata la controllante ha previamente alienato le quote tramite la curatela, la notifica societaria puo risultare inopponibile ai soci originari della controllante, con conseguente legittimazione dei soci a contestare gli accertamenti a loro carico.
  • La valutazione della opponibilita della notifica societaria ai soci è fattore decisivo: l'assenza di notifica diretta ai soci permette loro di sollevare questioni sostanziali circa l'esistenza stessa dei maggiori utili accertati, anziche limitarsi a questioni formali.
  • La Corte territoriale non puo fondare la sua decisione su eccezioni o su circostanze non dedotte o non sostenute dalle parti in appello, pena l'esorbitare dai limiti della domanda e la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Quando la decisione di merito trae fondatezza dall'irrimediabilità di atti societari, occorre verificare preventivamente la regolarità e l'opponibilita delle notifiche societarie; in presenza di notifiche inopponibili, i giudici devono consentire ai soci di contestare i presupposti di fatto dell'accertamento.

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