Cassazione Civile, Sentenza n. 7006/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva respinto il ricorso per cassazione del contribuente. Il ricorrente deduceva un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., sostenendo di aver prodotto al momento della registrazione il certificato provvisorio previsto dall'art.4 L. 604/1954 e di aver tempestivamente richiesto il certificato definitivo (prima domanda pervenuta l'8 giugno 2007), mentre la Corte avrebbe ritenuto l'assenza di tali certificazioni e la tardiva produzione successiva al termine decadenziale. Sosteneva che il ritardo era dovuto a colpa dell'amministrazione e che, se correttamente valutata la documentazione, l'esito sarebbe stato diverso.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il dedotto "errore di fatto" non rientri nella nozione rilevante per la revocazione di sentenze della Cassazione, trattandosi di valutazioni di merito e di documenti e questioni estranee alla cognizione di legittimità (ovvero non attinenti a un errore meramente percettivo su atti interni del giudizio di legittimità). Inoltre la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva impugnato in Cassazione la decisione della CTR relativa alla mancata produzione del certificato provvisorio, per cui non era possibile ottenere la revocazione per ottenere una diversa valutazione dei fatti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 4.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, e, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a un'ulteriore somma di euro 4.300,00; dà atto degli obblighi relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604 (L. 604/1954), art. 5
"quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, né quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredato dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4"
Applicata nel senso che, in mancanza della produzione del certificato provvisorio al momento della registrazione, sono dovute le imposte ordinarie; il diritto al rimborso esiste solo se gli acquirenti presentano, entro il termine di prescrizione triennale, la domanda corredata dal certificato definitivo.
Legge 26 maggio 1965, n. 590, art. 35 (modifica L. 604/1954)
Richiamata come modifica normativa che conferma il contenuto dell'art.5 L. 604/1954; utilizzata per chiarire la portata del rimedio rimborsuale e dei termini.
Codice di procedura civile, art. 395 n. 4 (richiamato)
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che l'errore di fatto rilevante per la revocazione deve essere una falsa percezione emergente direttamente dagli atti del giudizio di legittimità e non una diversa valutazione o interpretazione del motivo di impugnazione.
Codice di procedura civile, art. 391-bis (richiamato)
Richiamato perché le regole sulla revocazione delle sentenze di Cassazione si coordinano con l'art. 395; la Cassazione sottolinea i limiti della propria cognizione e la necessità che l'errore sia meramente percettivo e inerente atti interni al giudizio di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 96 comma 3
Base normativa per la condanna alle spese supplementari in caso di soccombenza, applicata in via automatica come misura sanzionatoria per uso abusivo o pretestuoso del processo; la Corte ne ordina l'applicazione e ne fissa l'entità in rapporto ai compensi liquidabili.
D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1-quater (come modificato dall'art.1 comma 17 della Legge n. 228/2012)
Richiamato per gli effetti relativi al contributo unificato da versare dal ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto meramente percettivi, cioè svisti materiali o false percezioni direttamente desumibili dagli atti del giudizio di legittimità, e non per diverse valutazioni di merito o interpretazioni di documenti.
- Non è possibile usare la revocazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti o dei documenti che erano dedotti e valutati nei giudizi di merito: tali vizi devono essere impugnati con i rimedi ordinari esperibili contro le sentenze di merito.
- Se la sentenza di legittimità non si è pronunciata su un punto perché non è stato censurato nel ricorso per cassazione, il ricorrente non può successivamente ottenere la revocazione per far riesaminare quel punto dalla Corte di Cassazione.
- In materia di agevolazioni fiscali previste dalla L. 604/1954, l'assenza del certificato provvisorio al momento della registrazione comporta l'obbligo delle imposte ordinarie; il rimborso è subordinato alla presentazione, entro il termine prescrizionale, della domanda corredata dal certificato definitivo.
- Per far valere ritardi imputabili all'amministrazione (es. rilascio tardivo di certificati) è necessario produrre elementi incontrovertibili che rientrino nel novero degli atti rilevabili dal giudice competente al riesame; se tali elementi non sono stati oggetto della censura appropriata nei gradi di giudizio, la loro mera enunciazione in sede di revocazione è inammissibile.
- La condanna ex art. 96 c.3 c.p.c. può essere applicata d'ufficio in caso di soccombenza quando il ricorso è manifestamente infondato o abusivo; la misura è rapportata all'equità e ai compensi liquidabili rispetto al valore della causa.
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