Cassazione Civile, Sentenza n. 7026/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, avv. Stefano Traldi, chiedeva il pagamento di differenze di competenze professionali per parcelle rese a favore dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (ENCC) sulla base di convenzioni di patrocinio stipulate con l'Ispettorato Generale degli Enti Disciolti (convenzione 19/09/2000 e modifica del 18/03/2002). Dopo la revoca del mandato (30/05/2002) e successivi provvedimenti di liquidazione parziale con ordinanza resa nell'ambito del procedimento ex art. 28 (liquidazione a minimi), il Traldi contestava che, per alcune parcelle ancora pendenti alla data di revoca, dovesse essere applicata la tariffa intermedia prevista dal d.m. 585/1994 e chiedeva la differenza rispetto a quanto già liquidato. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda; avverso tale decisione hanno proposto appello Ligestra Due (designata liquidatore dell'ENCC) e il MEF. La Corte d'appello ha ritenuto gli appelli ammissibili e, rilevata la natura decisoria e definitiva dell'ordinanza del 30/01/2006, ha accolto gli appelli del MEF e di Ligestra rigettando le domande di Traldi. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi, denunciando difetti di legittimazione degli appellanti, inosservanza di giudicati precedenti, e vizi nella valutazione delle singole parcelle.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili, per diverse ragioni (mancanza di attualità dell'interesse, difetto di specificità e pertinenza dei motivi, e irrilevanza rispetto alla ratio decidendi della sentenza di appello), tutti i motivi proposti dal ricorrente. In particolare la Corte ha confermato che: a) la Ligestra Due S.r.l., quale soggetto liquidatore nominato per legge, poteva essere reputata legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado; b) l'accoglimento dell'appello del MEF da parte della Corte d'appello, fondato sulla natura decisoria e definitiva dell'ordinanza del 30/01/2006 resa nel procedimento speciale ex art. 28, ha reso privo di utilità l'allegata censura della mancata esclusione della legittimazione di Ligestra; c) i giudicati richiamati dal ricorrente su altre parcelle non potevano automaticamente precludere la decisione assunta sulla base dell'ordinanza del 30/01/2006, posto che il giudicato opera solo quando cause, soggetti e petitum coincidono. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore dei controricorrenti (Ligestra e MEF) e ha disposto l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
Convenzione di patrocinio 19 settembre 2000
convenzione del 19/09/2000 e successiva modifica del 18/03/2002
Convenzioni stabilivano criteri di liquidazione degli onorari; la loro applicazione è stata valutata rispetto alla revoca del mandato e alle norme tariffarie vigenti, ma non impedisce la formazione di provvedimenti decisori in sede di procedimento speciale di liquidazione
D.M. 585/1994
Secondo il Tribunale di primo grado, per le cause non ancora definite alla data di revoca del mandato la liquidazione doveva avvenire secondo il d.m. 585/1994; tuttavia la Corte di appello ha deciso la controversia sulla base della natura preclusiva dell'ordinanza del procedimento speciale
Legge n. 14/2009
La legge ha determinato, per talune posizioni dell'ente soppresso, il mutamento del soggetto passivo e la limitazione della responsabilità alla sola massa attiva trasferita; non si applica, invece, ai debiti contratti direttamente da organi statali quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate con l'Ispettorato generale
Ordinanza ex art. 28 del d.lgs.
ordinanza del 30/01/2006 resa nel procedimento ex art. 28 del d.lgs. n. 742/1942 (come riportato nei fascicoli)
L'ordinanza resa nel procedimento speciale di liquidazione ha natura decisoria e definitiva e, una volta divenuta definitiva, può precludere la riproposizione della stessa domanda relativa ai medesimi compensi
Art. 111 c.p.c.
art. 111, commi 3 e 4 c.p.c.
Prevede i casi di intervento ed estromissione e consente che il successore nella titolarità del rapporto possa proporre impugnazioni; l'assenza di provvedimento di estromissione ha legittimato la partecipazione processuale del MEF e l'impugnazione congiunta
Art. 329 c.p.c.
Riguarda l'acquiescenza e gli effetti di inammissibilità degli atti di impugnazione; la Corte ha ricordato che l'acquiescenza tacita produce effetti solo se riferibile al medesimo rapporto e petitum
Art. 366 c.p.c.
art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c.
Stabilisce i requisiti del ricorso per cassazione: ciascun motivo deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità del motivo
Art. 2909 c.c.
art. 2909 c.c. (citato nel ricorso)
Richiamato nelle censure del ricorrente in tema di giudicati e preclusioni; la Corte ha valutato la portata delle eccezioni processuali sollevate richiamando i principi sul giudicato
Art. 1224 c.c.
Norma sui danni per ritardato pagamento evocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la domanda inammissibile perché il diritto principale ai maggiori compensi era stato negato dalla Corte d'appello
Art. 96 c.p.c.
Richiamato in relazione a una domanda per danni per temerarietà degli avversi gravami; la Corte ha ritenuto la censura prematura e non idonea a incidere sulla decisione impugnata
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma
Massime di principio
- La nomina di un soggetto liquidatore (es. Ligestra) può legittimarne l'impugnazione delle decisioni sul rapporto trasferito; la mera partecipazione congiunta del precedente ente (MEF) non toglie legittimazione al nuovo soggetto salvo provvedimento di estromissione.
- Un'ordinanza resa nel procedimento speciale di liquidazione (art. 28 del d.lgs.) può avere natura decisoria e definitiva: se è passata in giudicato impedisce la riproposizione della stessa domanda relativa ai medesimi compensi.
- Il giudicato sostanziale opera solo quando causa petendi e petitum coincidono tra le azioni: pronunce favorevoli su altre parcelle o rapporti non precludono automaticamente una decisione diversa su poste diverse anche se derivate dalla stessa convenzione.
- In appello e in cassazione è essenziale collegare i motivi alla ratio decidendi impugnata: motivi generici, non attuali o non specifici (art. 366 c.p.c.) sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse o per difetto di forma.
- L'acquiescenza tacita o la mancata impugnazione producono effetti di preclusione solo se il comportamento dell'interessato si riferisce in modo preciso e univoco allo stesso rapporto e petitum oggetto della sentenza.
- Chi intende ottenere liquidazioni maggiori rispetto a provvedimenti definitivi deve verificare preventivamente la natura e la decorrenza del giudicato; se il giudicato proviene da un procedimento speciale di liquidazione, la riproposizione può essere preclusa.
- In caso di soccombenza in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi (DPR 115/2002): valutare ragionevolezza e concretezza dell'interesse a proporre il gravame prima di impugnare.
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