Cassazione Civile, Sentenza n. 7021/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva in parte confermato la responsabilità della Fratelli Pagani S.p.A. per fornitura di peperoncino contaminato da colorante Sudan I, aveva quantificato il concorso di colpa di Intertonno e aveva escluso la copertura assicurativa di Zurich per alcune voci di danno. I motivi principali di cassazione riguardavano: (i) presunta carenza di prova della contaminazione e errori nell'onere della prova; (ii) qualificazione della fattispecie come aliud pro alio e conseguenti questioni di prescrizione/decadenza; (iii) valutazione del concorso di colpa e della diligenza dell'acquirente; (iv) errata interpretazione da parte della Corte d'appello delle clausole della polizza assicurativa (clausole nn. 3, 13 e 17) e, quindi, esclusione indebita della garanzia per talune voci di danno (costi di ritiro, lucro cessante, danno all'immagine).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso (confermando in linea di principio la valutazione di merito circa la prova presuntiva della contaminazione, l'inquadramento come aliud pro alio e la ripartizione del concorso di colpa). Ha però accolto il quarto motivo relativo all'interpretazione delle clausole assicurative, ritenendo che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente interpretato il contenuto e la portata delle clausole n. 3, 13 e 17 della polizza rispetto alle voci di danno liquidate; ha quindi cassato la sentenza nella parte relativa all'esclusione della garanzia e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione affinché riesamini la portata della copertura assicurativa e decida anche sulle spese. Ha inoltre rigettato i motivi del ricorso incidentale di Zurich.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 1453
Richiamato in relazione alla risoluzione per grave inadempimento/aliud pro alio quale rimedio alternativo alla domanda di adempimento o risarcimento.
Codice Civile, artt. 1490-1495
Norme sui vizi della cosa venduta: la Corte ha valutato la distinzione tra vizi redibitori e aliud pro alio, ritenendo applicabile la figura dell'aliud pro alio quando la merce è del tutto inidonea alla funzione economico-sociale pattuita.
Codice Civile, art. 1218
Richiamato per la responsabilità contrattuale del fornitore e l'onere di provare l'impossibilità non imputabile per liberarsi dalla responsabilità.
Codice Civile, art. 1176, comma 2
Applicazione della diligenza del buon padre di famiglia elevata per gli operatori del settore alimentare (diligenza qualificata richiesta all'importatore/fornitore).
Codice Civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: la Corte ha ritenuto correttamente attribuito l'onere probatorio e ammissibile l'uso di presunzioni per provare la contaminazione sulla base degli elementi (fatture, rapporto di fornitura).
Codice Civile, art. 2729, comma 1
Uso delle presunzioni semplici per dedurre fatti ignoti (contaminazione) da fatti noti (rapporto continuativo di fornitura), purché le presunzioni abbiano gravità, precisione e concordanza.
Codice Civile, art. 1227, commi 1 e 2
Riferimento al concorso di colpa e alla possibilità che la condotta del danneggiato contribuisca al danno: la Corte d'appello aveva valutato un concorso di colpa dell'acquirente e la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione sul punto.
Codice Civile, art. 1223
Principio che il risarcimento copre il danno diretto e immediato; richiamato nel valutare se danni non patrimoniali e lucro cessante discendono direttamente dall'inadempimento.
Codice Civile, art. 1362 e ss.
Criteri di interpretazione del contratto: la Cassazione ha richiamato l'obbligo del giudice di interpretare le clausole assicurative (n. 3, 13, 17) secondo i criteri legali prima di escludere la copertura.
Codice Civile, art. 1370
Richiamato dalla ricorrente in tema di effetti negoziali e interpretazione delle obbligazioni contrattuali; la Corte ha ritenuto però necessario un esame interpretativo più approfondito della polizza.
Codice Civile, artt. 1882 e 1905
Norme attinenti al contratto di assicurazione: in tema di oggetto e portata della copertura assicurativa, su cui la Cassazione ha disposto rinvio per corretta interpretazione delle clausole.
Codice di Procedura Civile, artt. 115-116
Regole sulla valutazione della prova e sui mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato le prove e le presunzioni ammesse.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge, ecc.); utilizzata per inquadrare i mezzi impugnatori.
Clausola contrattuale n. 17 (polizza)
Clausola richiamata dalla Corte d'appello per escludere la copertura di alcune voci (prezzo del prodotto sequestrato, oneri per il ritiro), ma la Cassazione ha ritenuto necessaria una interpretazione complessiva con altre clausole prima di escludere la garanzia.
Clausola contrattuale n. 13 (polizza)
Clausola che riguarda il 'danno involontariamente cagionato a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza'; la Cassazione ha ritenuto che la portata di tale clausola debba essere valutata insieme alla n.17 per definire l'oggetto della copertura.
Clausola contrattuale n. 3 (polizza)
Clausola interpretativa usata dalla Corte d'appello per delimitare l'oggetto assicurato in relazione a danni a cose e l'esclusione di danni non patrimoniali; la Cassazione ha ritenuto necessario verificare se danni come lucro cessante e danno all'immagine possano rientrare se sono conseguenza diretta del danneggiamento a cose.
Massime di principio
- In controversie su contaminazione di prodotti alimentari la prova può essere anche presuntiva: fatture e rapporto continuativo di fornitura possono giustificare presunzioni gravi, precise e concordanti sull'origine della contaminazione.
- Per i fornitori nel settore alimentare opera un grado di diligenza particolarmente elevato; i controlli esigibili possono includere indagini chimiche specifiche (es. spettrometria di massa) oltre ai controlli microbiologici di routine.
- L'acquirente-professionista ha un onere di diligenza e controllo che può dar luogo a concorso di colpa; la ripartizione del danno deve essere fatta valutando causalità e incidenza delle condotte di entrambe le parti.
- La qualificazione come aliud pro alio è pertinente quando il bene fornito è del tutto inidoneo alla funzione economico-sociale pattuita; in tal caso l'azione non è soggetta ai termini ridotti previsti per i vizi redibitori.
- In tema di assicurazione la mera richiamata esclusione contrattuale non basta: il giudice deve interpretare le clausole in modo sistematico (art. 1362 c.c.) per stabilire l'oggetto della copertura e se le voci di danno (costi di ritiro, lucro cessante, danno all'immagine) rientrino come dirette conseguenze del danno a cose assicurate.
- Il danno all'immagine non è in re ipsa: deve essere allegato e può essere provato anche mediante presunzioni, ma la quantificazione può legittimamente avvenire in via equitativa dopo che l'an debeatur sia stato accertato.
- In cassazione non è consentito un terzo grado di merito: le censure relative alla valutazione delle prove tecniche o scientifiche sono rilevanti solo se emergono vizi logici, scientifici o normative evidenti nella motivazione del giudice di merito.
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